Cassazione Penale, Ordinanza n. 06357/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, perché i motivi erano manifestamente infondati. Ha inoltre confermato implicitamente la tenuta della decisione di merito quanto alla rapina aggravata e al mancato riconoscimento della lieve entità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per rapina e per porto abusivo di arma, censurando: 1) il vizio di motivazione sull'applicazione dell'aggravante dell'uso dell'arma ex art. 628, terzo comma, n. 1, c.p., sostenendo che tale elemento dovesse ritenersi assorbito nel reato di porto abusivo d'arma contestato in separato capo di imputazione; 2) l'omessa applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto per la rapina, invocando la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto al primo, ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'uso dell'arma nella rapina è fatto oggettivamente distinto dal porto abusivo dell'arma, trattandosi di reato di pericolo non assorbito nel reato di rapina; quanto al secondo, ha osservato che la lieve entità va apprezzata considerando complessivamente natura, specie, mezzi, modalità e circostanze dell'azione, non potendosi valorizzare solo il modesto danno economico, mentre i giudici di merito avevano evidenziato la gravità della condotta, la minaccia con arma e il volto travisato.
Norme richiamate
art. 628, terzo comma, n. 1, c.p.
aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1), cod. pen.
L'uso dell'arma nella rapina integra una circostanza aggravante autonoma e non è assorbito dal distinto reato di porto abusivo d'arma.
art. 628, primo comma, n. 1, c.p.
può essere aggravato, a norma dell'art. 628, primo comma, n, 1), cod. pen., anche quando l'arma impiegata non risulti detenuta e portata illegalmente
La rapina può risultare aggravata dall'uso dell'arma anche se l'arma non sia oggetto di detenzione o porto illegale, poiché l'aggravante riguarda l'impiego nel fatto di rapina.
art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110
reato di cui all'art. 4 della legge 18 aprile del 1975, n. 110
Il porto abusivo di arma è reato autonomo di mero pericolo e il relativo elemento materiale non si assorbe nella rapina.
sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2024
nelle more del deposito della motivazione della sentenza impugnata
La Corte la richiama per ribadire che la lieve entità richiede una valutazione complessiva di natura, mezzi, modalità, circostanze dell'azione e tenuità del danno o del pericolo.
Massime di principio
- L'uso dell'arma nella rapina costituisce un elemento aggravante autonomo e distinto dal porto abusivo dell'arma, sicché non opera un assorbimento del secondo nel primo sulla base della disciplina del reato complesso.
- Il porto abusivo di arma è un reato di mero pericolo e può concorrere con la rapina aggravata dall'uso dell'arma, poiché tutela un bene giuridico e un disvalore diversi.
- La valutazione della lieve entità del fatto non può essere ancorata al solo limitato danno economico, ma deve tenere conto in modo complessivo della natura, della specie, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione, nonché della tenuità del danno o del pericolo.
- Quando i giudici di merito evidenziano modalità esecutive particolarmente gravi, come la minaccia con arma e il travisamento del volto, non ricorrono i presupposti per riconoscere la diminuzione per lieve entità.
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