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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17313/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano con funzione di riesame che, riformando il rigetto del GIP, ha applicato la custodia cautelare in carcere a Gregorini per i reati contestati ai capi 1), 5), 13) e 14). Il ricorrente deduce tre motivi principali: (1) vizio di motivazione e inosservanza di legge rispetto alla configurazione dell'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis), censurando la contraddittorietà della ricostruzione sulla presunta "nuova" struttura mafiosa lombarda e l'uso della fama di singoli per attribuire alla nuova formazione una capacità intimidatoria propria; (2) inammissibilità o genericità dell'appello del PM con riferimento ai capi 5), 13) e 14) e travisamento del fatto, con particolare rilievo sulla mancata devoluzione di specifiche questioni aggravanti (art. 416-bis.1) e sulla presunta carenza di specificità prova per l'attribuzione di ruoli (es. interlocuzioni intercettate); (3) carenza di motivazione e inammissibilità dell'appello in ordine alle esigenze cautelari (artt. 581 e 591 c.p.p.), con censura sul fatto che il PM si sarebbe limitato a richiamare documenti e note precedenti senza argomentare specificamente per ciascun indagato e richiamando, per la difesa, la pronuncia passata di proscioglimento/assoluzione nei confronti del ricorrente in altro procedimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato o inammissibile nelle parti rilevanti. Ha dichiarato inammissibile la produzione documentale tardiva depositata via PEC in quanto non conforme ai termini e alle regole previste per la fase di legittimità. Sul merito, la Corte ha ritenuto che il Tribunale di riesame non abbia errato nel riformare il GIP: vi era, a livello di gravità indiziaria nella fase cautelare, un quadro indiziario capace di sostenere l'esistenza del sodalizio contestato al capo 1) (formazione «nuova» e trasversale), nonché la partecipazione e il ruolo significativo di Gregorini nei reati contestati ai capi 5), 13) e 14). La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché il Tribunale ha adeguatamente motivato la sussistenza degli indizi e la capacità intimidatoria (anche in ragione di elementi storici e della attività delocalizzata delle mafie «madri» in Lombardia). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile o rigettato perché l'appello del PM risultava sufficientemente specifico e il riesame ha motivato compiutamente la diversa valutazione. Il terzo motivo è stato rigettato: il PM aveva fornito considerevoli argomentazioni sulle esigenze cautelari e la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati di cui all'art. 416-bis non è stata superata dalla difesa. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato confermato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Ricondotta la fattispecie di associazione mafiosa anche a una formazione autonoma e trasversale ("nuovo" sodalizio lombardo) che, a livello di gravità indiziaria, avrebbe acquisito capacità intimidatoria propria, impiegata per estorsioni, traffico di stupefacenti e altre condotte. La Corte richiama i criteri giurisprudenziali per valutare fama, capacità intimidatoria ed esternazione del metodo.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Richiamata come aggravante (agevolazione dell'associazione/uso del metodo mafioso) per i reati fine; la Corte conferma che il riconoscimento del reato associativo consente valutazioni sulla sussistenza della circostanza aggravante a livello cautelare.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che consente l'appello del PM contro l'ordinanza del GIP; il Tribunale è legittimato a riformare in senso sfavorevole all'indagato e la Corte valuta la correttezza della riforma operata in sede di riesame.

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    Riferimento alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati di mafia; la Corte ha ricordato che tale presunzione può essere superata solo con elementi certi (es. recesso dall'associazione) e non dal mero decorso del tempo.

  • art. 311 commi 4 e 5 cod. proc. pen.

    Regole sulle produzioni documentali in Cassazione: ammissione molto limitata di motivi nuovi e divieto di depositare documenti tardivi; la Corte ha escluso la produzione via PEC presentata tardivamente.

  • artt. 581 e ss. cod. proc. pen.

    Regole sull'appello cautelare: specificità dei motivi di gravame e onere di enunciazione. La Corte ha ritenuto che l'appello del PM fosse sufficientemente specifico e conforme a tali regole.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai termini per il deposito di memorie e documenti in Cassazione: documenti che dovevano essere depositati entro i termini previsti e non tramite successiva PEC.

Massime di principio

  • In sede cautelare la valutazione della gravità indiziaria è meno rigorosa rispetto al giudizio di merito: per impugnare una misura cautelare in Cassazione occorre dimostrare violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione, non una semplice diversa interpretazione dei fatti.
  • La configurazione di un 'nuovo' sodalizio di tipo mafioso richiede valutazione di tre elementi principali: fama/prestigio criminale autonomo, capacità effettiva di intimidazione esternalizzata nel territorio d'azione e produzione di fenomeni di assoggettamento/omertà, pur quando la formazione si avvalga di riferimenti o apporto di 'mafie madri'.
  • La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per reati di cui all'art. 416-bis è rilevante e non viene superata semplicemente dal decorso del tempo o da decisioni non direttamente riferibili allo stesso fatto; serve prova oggettiva di recesso o esaurimento dell'attività associativa.
  • L'appello del Pubblico Ministero contro rigetto di misure cautelari deve contenere motivi specifici; tuttavia il richiamo a elementi documentali e a note integrative è ammesso se l'atto indica chiaramente le ragioni del gravame e i punti di critica al GIP.
  • In Cassazione non sono ammissibili depositi documentali tardivi fuori dai termini: se il documento esisteva al momento del deposito del ricorso andava prodotto con l'impugnazione o nei termini previsti (memoria in cancelleria 5 giorni prima dell'udienza).
  • Una pronuncia definitiva di assoluzione o proscioglimento in altro processo non elimina automaticamentela possibilità di misure cautelari in procedimento distinto se emergono, per la specifica indagine, elementi di pericolo e gravità indiziaria rilevanti.
  • Per contestare correttamente la sussistenza dei gravi indizi di reato in sede di ricorso cautelare è necessario evidenziare profili di legittimità o motivazionali chiari (normativi o manifesta illogicità) e, in mancanza, la valutazione del giudice del merito trova facile conferma in sede di legittimità.

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