Cassazione Penale, Sentenza n. 3703/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che aveva confermato la misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per due anni. Il ricorrente deduceva che, essendo già sottoposto a condanna e a lunga detenzione, la verifica anticipata dell'attualità della pericolosità sociale era inutile e andava rimandata al momento dell'eventuale esecuzione della misura, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 291/2013 e le modifiche legislative (legge n. 161/2017) che hanno introdotto procedure di rivalutazione al momento dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la valutazione preliminare della 'attualità' della pericolosità sociale compiuta dal Tribunale e confermata dalla Corte d'Appello, fondata su elementi fattuali (ruolo apicale nell'associazione camorristica "Quarto Sistema", condotta di latitanza). Ha precisato che la norma (art. 14, comma 2-ter, D.Lgs. n. 159/2011) richiede proprio un accertamento di attualità nel provvedimento genetico e che la prospettiva di lunga detenzione non rende automaticamente inutile tale accertamento, essendo distinto il tema della successiva esecuzione e rivalutazione della misura. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
D. Lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia)
art. 1; art. 4, lett. a); art. 14, comma 2-ter; art. 15
L'art. 14, comma 2-ter, impone l'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale al momento del provvedimento genetico; l'art. 15 non può essere interpretato nel senso di rendere superfluo tale accertamento quando è prospettabile una lunga detenzione. Il giudice deve valutare la pericolosità sulla base di elementi fattuali e prognostici.
Legge n. 161 del 2017
introduzione dei commi 2-bis e 2-ter dell'art. 14
Ha previsto procedure di verifica della permanenza della pericolosità sociale anche al momento dell'esecuzione della misura, senza però escludere l'obbligo di una prima valutazione di attualità al momento dell'adozione del provvedimento genetico.
Corte costituzionale
sentenza n. 291 del 2013; sentenza n. 186 del 2000
La sentenza n. 291/2013 impone la rivalutazione della pericolosità al momento dell'esecuzione della misura; tuttavia essa non abroga né rende inutili i controlli di attualità compiuti al momento dell'adozione del provvedimento genetico. La n. 186/2000 è richiamata in tema di valutazione della colpa processuale per il pagamento delle spese in caso di inammissibilità.
Giurisprudenza di legittimità
Sez. U., n. 111 del 30/11/2017 (Gattuso)
Riconosce la possibilità di utilizzare la presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo per indiziati di appartenenza a mafia, purché la presunzione sia verificata alla luce degli elementi di fatto specifici e non costituisca l'unico fondamento dell'attualità della pericolosità.
Codice di procedura penale
Consente la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto sussistenti profili di colpa tali da giustificare la condanna.
Massime di principio
- L'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale deve essere effettuato già al momento del provvedimento genetico; la prospettiva di lunga detenzione non rende automaticamente inammissibile o superfluo tale accertamento.
- Il giudice deve basare la valutazione su elementi fattuali concreti e attuali (es. ruolo apicale in associazione mafiosa, comportamenti quali la latitanza), non su mere presunzioni statiche di pericolosità.
- Esiste una distinzione tra (a) la valutazione per l'applicazione della misura di prevenzione e (b) la successiva verifica al momento dell'esecuzione: la legge e la giurisprudenza prevedono strumenti per rivalutare la pericolosità in sede di esecuzione, ma ciò non elimina l'obbligo della prima valutazione.
- Le impugnazioni generiche o basate su argomentazioni astratte senza contestazione puntuale degli elementi di fatto sono spesso dichiarate inammissibili dalla Cassazione.
- La presunzione di stabilità del vincolo associativo può essere utilizzata come elemento indiziario, purché venga confermata e ricostruita sulla base di fatti specifici e non costituisca l'unico pilastro della decisione.
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