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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01378/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado e la condanna era stata confermata in appello per detenzione e cessione di stupefacente. In sede di legittimità ha proposto tre censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta esclusione della destinazione della sostanza al consumo personale; 2) vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, deducendo la modestia della somma rinvenuta e l'assenza di materiale per il confezionamento; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità, assumendo che la somma sequestrata fosse esigua e non integralmente provento di spaccio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi generici perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, che dava atto di un accertamento in fatto non rivalutabile in sede di legittimità: gli operanti avevano assistito de visu a otto episodi di cessione prima dell'intervento. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. richiede una valutazione complessiva e concreta della speciale tenuità del danno, comprensiva sia del lucro perseguito o conseguito sia dell'evento dannoso o pericoloso, valutazione rimessa al giudice di merito e non sindacabile se congruamente motivata. Poiché non emergeva assenza di colpa nella proposizione del ricorso, è stata altresì applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1-bis e 4, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per illecita cessione/detenzione di stupefacente, confermata nei gradi di merito.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    L'attenuante della speciale tenuità del danno richiede una valutazione concreta e complessiva del pregiudizio, considerando sia il lucro perseguito o conseguito sia l'evento dannoso o pericoloso; non basta la sola modesta entità della somma rinvenuta.

  • art. 133 c.p.

    È richiamato come criterio per la valutazione unitaria dei parametri di commisurazione, tra cui tipo e quantità della sostanza, ai fini dell'esclusione della speciale tenuità.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato implicitamente nel giudizio di inammissibilità del ricorso per genericità e manifesta infondatezza dei motivi.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000

    È richiamata per il presupposto della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende solo quando non vi sia assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che non si confrontano con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata e che mirano, in sostanza, a una nuova valutazione del fatto.
  • L'accertamento di episodi di cessione di stupefacente compiuto dai giudici di merito e fondato su osservazioni dirette degli operanti integra una valutazione di merito non rivalutabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
  • L'attenuante della speciale tenuità del danno ex art. 62, n. 4, c.p. non può essere riconosciuta sulla base del solo dato economico o della modesta entità del profitto, dovendo risultare, in concreto, di speciale tenuità sia il lucro perseguito o conseguito sia l'evento dannoso o pericoloso.
  • La valutazione sulla sussistenza della speciale tenuità del danno è riservata al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se motivata in modo congruo e immune da vizi logico-giuridici.
  • Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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