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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46619/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibili le istanze della detenuta relative alla detenzione domiciliare, all'affidamento in prova al servizio sociale e al differimento obbligatorio della pena per maternità (ex art. 146 c.p.), disponendo invece il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena ex art. 147 c.p. per la durata di un anno. La difesa deduceva violazione dell'art. 47-quinquies comma 1-bis ord. pen. (come modificato dalla legge n. 62/2011), lamentando che il Tribunale si era pronunciato su una istanza anteriore al 02/02/2024, cioè prima della pronuncia che aveva fatto superare al cumulo della pena il limite degli anni sette, e che in relazione alla sola istanza di detenzione domiciliare speciale la rimettenda valutazione sarebbe stata pregiudicata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse concreto e attuale a impugnare: il Tribunale di sorveglianza aveva concesso il differimento dell'esecuzione della pena per un anno (beneficio più favorevole rispetto alla detenzione domiciliare richiesta), e pertanto un'eventuale accoglienza del ricorso avrebbe determinato per la ricorrente una situazione più gravosa (passaggio da stato di libertà al regime di detenzione domiciliare). La Corte ha inoltre richiamato la normativa applicabile (art. 47-ter, art. 47-quinquies, art. 147 c.p.) e la giurisprudenza sul diverso profilo interessi tra differimento e detenzione domiciliare. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e richiamo alla giurisprudenza costituzionale sulla deterrenza delle impugnazioni irrituali).

Norme richiamate

  • art. 146 cod. pen.

    Richiamato dalla ricorrente come norma che disciplina il differimento obbligatorio della pena per maternità; nella decisione è contestualizzato rispetto alle istanze presentate ma il Collegio ha valutato prevalenti i profili applicativi di art. 147 e delle norme sull'esecuzione alternativa.

  • art. 147 cod. pen.

    Prevede il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per la madre di prole di età inferiore a tre anni; la Corte lo considera la disciplina del differimento, che è più favorevole rispetto all'esecuzione in forma di detenzione domiciliare.

  • art. 47-quinquies ord. pen. comma 1-bis

    Consente, per le detenute madri, che l'espiazione di parte della pena avvenga in istituto a custodia attenuata o, in assenza di concreto pericolo di ulteriori delitti o fuga, nella propria abitazione o altro luogo privato, per cura e assistenza dei figli; la norma è stata oggetto della richiesta difensiva per ottenere la detenzione domiciliare speciale.

  • art. 47-ter ord. pen. comma 1-ter

    Stabilisce che, nelle stesse ipotesi in cui può essere disposto il rinvio dell'esecuzione ex artt. 146 e 147 c.p., può essere concessa la detenzione domiciliare anche se la pena supera il limite di 4 anni, quando la pericolosità impedisca il differimento; la Corte lo richiama per evidenziare i diversi strumenti alternativi all'esecuzione carceraria.

  • art. 568 c.p.p. comma 4

    Norma procedurale richiamata a fondamento dell'inammissibilità per difetto di interesse all'impugnazione quando l'ordinanza impugnata concede un beneficio più favorevole rispetto a quello chiesto.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese processuali e ad altre sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente in caso di inammissibilità o rigetto dell'impugnazione; applicata per la condanna al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.

  • C. Cost. n. 186/2000

    Richiamata quale riferimento giurisprudenziale per la possibilità di sanzionare le impugnazioni irrituali o prive di fondamento come forma di deterrente.

Massime di principio

  • Se il giudice dell'esecuzione concede il differimento dell'esecuzione della pena (sospensione), questo è generalmente considerato più favorevole rispetto alla detenzione domiciliare: chi ottiene il differimento spesso non ha interesse concreto ad impugnare per ottenere la detenzione domiciliare.
  • Per valutare l'interesse all'impugnazione occorre considerare l'effetto pratico dell'ordinanza: non vi è interesse se l'accoglimento del ricorso peggiorerebbe la situazione del ricorrente (da libertà a regime detentivo).
  • Le istanze di detenzione domiciliare presentate prima di nuove condanne che aggravino il cumulo non diventano automaticamente inefficaci: le ragioni a favore della detenzione domiciliare possono essere riconsiderate in sede di riesame quando il differimento scade e si procede all'esecuzione.
  • Anche se il cumulo di pena supera certi limiti, la detenzione domiciliare può essere prevista tramite strumenti diversi (es. art. 47-ter comma 1-ter) quando la pericolosità impedisca il differimento; va quindi analizzata la compatibilità fra misure alternative e situazione di pericolosità.
  • Impugnare una decisione favorevole può comportare l'inammissibilità del ricorso e l'onere di spese e sanzioni (Cassa delle ammende): è consigliabile valutare preventivamente se l'appello possa effettivamente produrre un beneficio concreto.

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