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Sentenza

Sentenza n. 5850/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, previa misura cautelare, del provvedimento di rigetto della domanda di visto d'ingresso per motivi di studio recante prot. n. 11375-P del 6 ottobre 2025, pratica n. 2025 0018261, notificato il 18 novembre 2025, emesso dall'Ambasciata d'Italia di Islamabad;

Giustizia amministrativa202515337

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di studio emesso dall'Ambasciata d'Italia di Islamabad

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché la procura alle liti, rilasciata all'estero, non risultava sottoposta né a legalizzazione né ad apostille. La mancanza di una valida procura è stata considerata equivalente alla mancata sottoscrizione del ricorso.

La decisione

Il TAR, ritenendo la questione manifesta, ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha dichiarato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso, poiché la procura alle liti rilasciata all'estero non era stata legalizzata né munita di apostille e, pertanto, il giudizio non risultava validamente instaurato. Il Collegio ha richiamato l'art. 35, comma 1, c.p.a. e ha qualificato la carenza della valida procura come equivalente alla mancata sottoscrizione del ricorso ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., in conformità al principio richiamato dalla sentenza n. 11 del 2 ottobre 2025 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, poiché il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando la causa è manifestamente definibile, previa audizione delle parti.

  • art. 33 d.P.R. 445/2000

    la procura alle liti risulta rilasciata all’estero e non sottoposta a procedimento di legalizzazione

    È richiamato quale fondamento dell'esigenza di legalizzazione della procura rilasciata all'estero.

  • art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011

    la procura alle liti risulta rilasciata all’estero e non sottoposta a procedimento di legalizzazione

    È richiamato in relazione alla legalizzazione degli atti rilasciati all'estero.

  • Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961

    Prevede la formalità dell'apostille quale alternativa alla legalizzazione per gli atti pubblici destinati a essere utilizzati all'estero, secondo quanto richiamato dal giudice.

  • legge 1253/1966

    ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 1253/1966

    Ha ratificato e reso esecutiva in Italia la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    deve, dunque, essere dichiarato, anche ex officio

    Consente la dichiarazione d'ufficio dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    in materia cfr. sentenza n. 11 del 2 ottobre 2025 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

    La mancanza di una valida procura alle liti è stata ritenuta equivalente alla mancata sottoscrizione del ricorso, determinandone l'inammissibilità.

  • sentenza n. 11 del 2 ottobre 2025 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

    in materia cfr. sentenza n. 11 del 2 ottobre 2025 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

    È richiamata come precedente in materia di invalidità del ricorso derivante dalla mancanza di una valida procura alle liti.

Massime di principio

  • La procura alle liti rilasciata all'estero deve essere assistita dalla legalizzazione o dall'apostille, quando richiesta; in mancanza, non è valida ai fini dell'instaurazione del giudizio amministrativo.
  • La mancanza di una valida procura alle liti equivale alla mancata sottoscrizione del ricorso e comporta l'inammissibilità del ricorso per invalida instaurazione del giudizio.
  • L'inammissibilità derivante dalla mancanza di una valida procura alle liti può essere rilevata d'ufficio dal giudice amministrativo.
  • Quando la causa è manifestamente definibile per un vizio processuale, il giudizio può essere deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., previa audizione delle parti.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaDecisione e riti specialiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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