Sentenza del 14/10/2016 n. 20790 - Corte di Cassazione
CONDONO FISCALE - Art. 9, comma 15, della l. n. 289 del 2002 - Perfezionamento - Necessità di corrispondenza dei dati esposti con quelli della dichiarazione - Scusabilità del solo errore materiale - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I soci sostenevano che il condono presentato dalla società dovesse estendersi anche ai loro redditi da partecipazione e contestavano l'applicazione delle sanzioni, invocando la buona fede derivante da una circolare ministeriale. L'Agenzia delle Entrate contestava invece la validità del condono della società, poiché la domanda conteneva dati difformi rispetto alla dichiarazione originaria, in particolare per l'omessa indicazione di costi precedentemente portati in deduzione. La Corte ha precisato che la definizione automatica richiede la perfetta corrispondenza dei dati e che una dichiarazione di condono, quale atto volontario e irrevocabile, può essere corretta soltanto in presenza di un errore materiale manifesto e immediatamente riconoscibile.
La decisione
La Corte ha escluso che il condono della società potesse estendersi ai soci, poiché società e soci hanno posizioni fiscali autonome. Ha però dichiarato non dovute le sanzioni nei confronti dei soci, ritenendo scusabile il loro affidamento nella circolare ministeriale che prospettava l'estensione del condono. Quanto alla società, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate: la difformità tra dichiarazione originaria e domanda di condono era volontaria, conseguente a una precisa scelta difensiva, e non costituiva un mero errore materiale. Il condono societario è stato quindi ritenuto non perfezionato e il ricorso introduttivo della società è stato rigettato. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis, comma 3
Il condono presentato dalla società non produce automaticamente effetti nei confronti dei soci, i quali restano titolari di una posizione fiscale autonoma e devono definire separatamente i propri redditi da partecipazione.
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis, comma 15
la definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata
La definizione agevolata è valida solo se la domanda di condono si basa su dati corrispondenti a quelli della dichiarazione originaria. La difformità impedisce il perfezionamento del condono, salvo che sia riconducibile a un errore materiale manifesto.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E del 21 febbraio 2003
L'affidamento dei contribuenti sull'interpretazione contenuta nella circolare non elimina l'obbligo tributario, ma può escludere l'applicazione delle sanzioni quando l'errore sia incolpevole.
Massime di principio
- Nel condono fiscale, la domanda non è una semplice dichiarazione modificabile, ma un atto volontario e irrevocabile: il contribuente non può correggerla sulla base di un successivo ripensamento.
- La correzione è ammessa soltanto per un errore materiale manifesto e immediatamente riconoscibile dal testo dell'atto, tale da consentire di ricostruire con certezza l'effettiva volontà del contribuente.
- Una difformità volontaria, anche se non incide sull'importo da versare o viene successivamente giustificata dal contribuente, impedisce il perfezionamento del condono.
- In una società di persone, il condono della società non si estende automaticamente ai soci: le rispettive posizioni fiscali devono essere valutate autonomamente.
- L'affidamento incolpevole su una circolare o su un'interpretazione ufficiale può escludere le sanzioni, ma normalmente non cancella il tributo né rende valido un condono irregolare.
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