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Sentenza

Sentenza n. 1165/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400899

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto prefettizio di revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza per mancanza di idoneità al maneggio delle armi, notificato il 17 luglio 2024; impugnati anche, ove necessario, la richiesta comunale di revoca e l’invito a produrre certificato medico e sottoporsi a visita

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (agente di polizia locale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, appartenente al Corpo di polizia locale, ha contestato la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza disposta su richiesta del Comune, dopo il mancato superamento dell’accertamento di idoneità al maneggio delle armi. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 65/1986, difetto dei presupposti e di istruttoria e sviamento: l’idoneità al maneggio delle armi non figurerebbe tra i requisiti tassativi per il conferimento e la perdita della qualifica, che la ricorrente continuava a possedere. Ha aggiunto che il Comune può scegliere di dotare di armi gli agenti, ma l’inidoneità alle armi non comporta la perdita della qualifica di pubblica sicurezza. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990 e difetto di motivazione, lamentando che gli atti non indicassero esigenze sopravvenute idonee a giustificare la revoca. Il Comune ha eccepito anche la carenza d’interesse in relazione alla contestazione dell’indennità collegata alle funzioni di pubblica sicurezza.

La decisione

Il TAR ha accolto il primo motivo, assorbente, e ha annullato il decreto prefettizio. Interpretando l’art. 5 della legge n. 65/1986, ha ritenuto che il potere prefettizio di conferire la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di dichiararne la perdita sia vincolato alla verifica dei requisiti tassativamente stabiliti dalla legge: godimento dei diritti civili e politici; assenza di condanne detentive per delitto non colposo o di misure di prevenzione; mancata espulsione dalle Forze armate o da corpi militarmente organizzati e mancata destituzione dai pubblici uffici. L’idoneità al maneggio delle armi non è uno di tali requisiti e la dotazione di armi non è necessaria per il riconoscimento della qualifica; la relativa disciplina riguarda l’eventuale armamento e le modalità di servizio, non amplia i presupposti legali della qualifica. La questione dell’indennità, indicata in circa 20-30 euro mensili, non rileva ai fini del giudizio e non può essere delibata dal giudice; è stata quindi respinta l’eccezione comunale di carenza d’interesse. Il secondo motivo non è stato esaminato, essendo assorbito dall’accoglimento del primo. Spese integralmente compensate in ragione del consolidamento giurisprudenziale intervenuto solo nell’ultimo biennio.

Norme richiamate

  • art. 5, commi 1-3, l. 7 marzo 1986, n. 65

    Il terzo comma, poi, aggiunge che “il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita delle qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuni dei suddetti requisiti”.

    La perdita della qualifica può essere dichiarata quando venga meno uno dei requisiti tassativamente elencati dall’art. 5; l’idoneità al maneggio delle armi non è compresa tra questi.

  • art. 5, comma 5, l. 7 marzo 1986, n. 65

    Deve inoltre osservarsi, sotto il diverso ma concorrente profilo dell’esegesi funzionale delle pertinenti disposizioni, ed anche al fine di escludere la sussistenza dei presupposti per promuovere – questa volta in modo che possa essere ritenuto dalla Corte costituzionale ammissibile (a differenza che nel caso deciso con sentenza n. 220 del 19 – 21 settembre 2012) – un eventuale incidente di costituzionalità, che il riconoscimento agli agenti della polizia municipale della facoltà di portare armi non costituisce una prerogativa rilevante uti singuli, come nell’ipotesi di cui all’art. 43 TULPS, ma uno strumento per l’efficace esercizio delle funzioni “ausiliarie” di polizia di sicurezza da parte degli agenti della polizia municipale (artt. 3 e 5, comma 1, lett. c) l. cit).

    La facoltà di portare armi è uno strumento funzionale all’esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e non un requisito costitutivo della qualifica; l’eventuale dotazione e uso delle armi sono disciplinati separatamente.

Massime di principio

  • Il potere prefettizio di conferire la qualifica di agente di pubblica sicurezza agli appartenenti alla polizia municipale e di dichiararne la perdita è vincolato alla verifica dei requisiti tassativamente previsti dall’art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 65/1986; non può essere esteso in via interpretativa a presupposti ulteriori.
  • La mancanza di idoneità al maneggio delle armi non giustifica la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza, poiché tale idoneità non rientra tra i requisiti legali per il conferimento o la conservazione della qualifica. La dotazione di armi e le relative modalità di servizio costituiscono profili distinti, regolati separatamente.
  • La questione della spettanza di un’indennità collegata al concreto esercizio di funzioni di pubblica sicurezza non incide sull’interesse a impugnare il decreto che revoca la qualifica e non può essere delibata nel giudizio avente a oggetto tale provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiPrincipio di legalità e tipicità

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