Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 297/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400286

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di costruire per variante edilizia con mutamento di destinazione d’uso da pubblico esercizio a negozio di scommesse, fondato sul mancato rispetto della distanza minima di 500 metri da un luogo sensibile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego del permesso di costruire, nonché gli atti comunali di mappatura dei luoghi sensibili e gli atti presupposti, chiedendo anche la condanna del Comune al rilascio del titolo edilizio. Il ricorso è stato proposto per trasposizione di ricorso straordinario. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 10-bis della l. n. 241/1990 e il difetto di istruttoria, sostenendo che il provvedimento finale avesse introdotto motivi ostativi ulteriori rispetto al preavviso di rigetto, mediante il richiamo all’art. 138-bis del RUE, e che non avesse adeguatamente considerato le osservazioni presentate. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione della disciplina regionale e comunale sul distanziometro applicabile alle sale scommesse, nonché dell’art. 190 del Codice della strada, contestando il calcolo della distanza di 357 metri dal luogo sensibile: in particolare, ha censurato l’inclusione nel percorso pedonale più breve di un varco attraverso un’area privata e un parcheggio, ritenendolo non legittimamente percorribile, e ha lamentato l’assenza di un adeguato contraddittorio e l’imprecisione nell’individuazione del punto di accesso al luogo sensibile. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione della disciplina regionale e comunale, il travisamento, l’illogicità e il difetto di istruttoria in relazione all’inclusione di un’area verde attrezzata con campetto da calcio tra i luoghi sensibili, sostenendo che non fosse stata dimostrata la sua concreta qualificabilità come luogo di aggregazione giovanile. Ha infine chiesto il rilascio del permesso di costruire.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che il riferimento all’art. 138-bis del RUE nel diniego finale fosse una specificazione ad abundantiam della disciplina regionale già indicata nel preavviso, e non l’introduzione di un nuovo motivo ostativo. Il Comune aveva inoltre esaminato le osservazioni della società, anche mediante motivazione per relationem, ribadendo il criterio del percorso pedonale più breve e le ragioni del diniego; non vi è stata quindi pretermissione del contraddittorio né carenza motivazionale rilevante. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha individuato la questione decisiva non nella metodologia generale di calcolo, ma nell’inclusione del varco privato nel percorso. Ha ritenuto che il collegamento tra la pubblica via e il parcheggio fosse legittimamente percorribile dai pedoni: l’art. 190 del Codice della strada non vieta la circolazione pedonale nei parcheggi e consente, in mancanza di spazi dedicati, la circolazione secondo le modalità previste dalla norma. Non è stata quindi ravvisata illegittimità nel computo del varco. Quanto al terzo motivo, il TAR ha ritenuto non manifestamente ingiustificata la qualificazione dell’area verde attrezzata come luogo di aggregazione giovanile e luogo sensibile, poiché anche giardini pubblici e aree destinate ad attività ludiche o sportive possono costituire luoghi di aggregazione di soggetti esposti al rischio di ludopatia. L’inserimento dell’area nella mappatura comunale è stato considerato coerente con la documentazione prodotta dall’Amministrazione. Gli ulteriori profili sono stati assorbiti. La domanda di rilascio del permesso di costruire è stata respinta insieme alla domanda di annullamento. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • artt. 3 e 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto e il provvedimento finale devono consentire la conoscenza delle ragioni ostative e la considerazione delle osservazioni del privato; nel caso concreto tali obblighi sono stati ritenuti rispettati.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Il Comune ne ha invocato l’applicazione sostenendo che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso; il giudice ha deciso la censura principalmente rilevando l’effettiva considerazione delle osservazioni e l’assenza di motivi ostativi nuovi.

  • art. 18 l.r. Emilia-Romagna n. 15/2013

    È richiamato quale base della disciplina edilizia e del divieto relativo agli esercizi di gioco e scommesse non rispettosi delle distanze dai luoghi sensibili.

  • art. 6, comma 2-bis, l.r. Emilia-Romagna n. 5/2013

    Prevede il criterio della distanza pedonale minima dai luoghi sensibili, applicato nel caso concreto mediante il percorso pedonale più breve.

  • deliberazione G.R. Emilia-Romagna n. 831/2017

    Stabilisce le modalità applicative del divieto per sale gioco e sale scommesse e i criteri per l’individuazione e la misurazione della distanza dai luoghi sensibili.

  • art. 5 del regolamento comunale per la prevenzione e il contrasto delle patologie e problematiche legate al gioco d’azzardo lecito

    La distanza è misurata tenendo conto dell’asse geometrico dei segmenti che formano il tracciato del percorso pedonale più breve; per le aree verdi non cintate si considera l’area destinata all’attività rispetto al percorso pedonale che conduce alla stessa.

    La mappatura costituisce riferimento indicativo, verificabile in loco nei casi incerti; per le aree verdi prive di accessi definiti rilevano i punti di accesso principali individuati in relazione all’area destinata all’attività.

  • art. 138-bis del Regolamento urbanistico edilizio comunale

    È stato ritenuto una disposizione comunale applicativa della legge regionale sul distanziometro, legittimamente richiamata nel provvedimento finale senza introdurre un motivo ostativo nuovo.

  • art. 190 d.lgs. 285/1992

    I pedoni devono circolare sugli spazi predisposti e, quando questi manchino, secondo le modalità previste dalla disposizione; per attraversare la carreggiata devono servirsi degli attraversamenti, salvo le ipotesi previste dal comma 2.

    Il computo della distanza può includere un percorso attraverso un parcheggio, non essendo vietata la circolazione pedonale in tali aree; resta invece necessario rispettare le regole sugli attraversamenti della carreggiata.

Massime di principio

  • Il richiamo nel provvedimento finale a una disposizione regolamentare comunale che si limita ad applicare la disciplina legislativa già indicata nel preavviso di rigetto non costituisce, di per sé, introduzione di un nuovo motivo ostativo, quando il presupposto sostanziale del diniego — il mancato rispetto della distanza dai luoghi sensibili — sia rimasto invariato.
  • L’obbligo di esaminare le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 è assolto quando l’Amministrazione le consideri effettivamente e dia conto delle ragioni del loro mancato accoglimento, anche mediante motivazione per relationem, purché il percorso motivazionale sia comprensibile e riferito alle questioni dedotte.
  • Ai fini del distanziometro previsto per sale gioco e sale scommesse, la distanza deve essere calcolata lungo il percorso pedonale più breve legittimamente percorribile; tale percorso può comprendere il transito in un parcheggio, poiché la circolazione pedonale in tali aree non è vietata dall’art. 190 del Codice della strada.
  • Le aree verdi attrezzate e i campetti destinati ad attività ludiche o sportive possono essere qualificati come luoghi sensibili quando risultino oggettivamente riconducibili a luoghi di aggregazione giovanile; la loro utilizzazione anche da parte della collettività indifferenziata non esclude tale qualificazione.
  • La disciplina regionale e comunale di contrasto alla ludopatia può impedire il rilascio di un titolo edilizio per il mutamento di destinazione d’uso verso un’attività di scommesse quando la distanza pedonale dal luogo sensibile sia inferiore alla soglia normativa.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.