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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20600/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo a una sentenza civile del Tribunale di Viterbo. Nel giudizio di merito la Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato cessata la materia del contendere perché il tributo era stato versato da un terzo coobbligato e aveva compensato le spese. In appello la Commissione tributaria regionale, pur prendendo atto che il tributo non era più dovuto alla contribuente perché già assolto dal coobbligato solidale, ha compensato per metà le spese dei due gradi e condannato l'Agenzia al pagamento dell'altra metà, liquidandola in misura inferiore ai minimi tariffari e senza riconoscere la maggiorazione del 50% prevista per il procedimento di reclamo/mediazione. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; il secondo è stato poi rinunciato. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 24 Cost., sostenendo che le ragioni addotte non integrassero gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione, neppure parziale, delle spese. Con il terzo motivo ha dedotto violazione delle norme sui parametri forensi e sul processo tributario, lamentando che la liquidazione fosse inferiore ai minimi tariffari e non includesse le spese vive. Con il quarto motivo ha censurato il mancato riconoscimento della maggiorazione del 50% sulle spese di primo grado ex art. 15, comma 2-septies, d.lgs. 546/1992, ritenendo generica la motivazione della CTR e sostenendo la perentorietà del dato normativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il quarto motivo, ha accolto il terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito. Ha quindi condannato l'Agenzia delle Entrate a pagare le spese dei due gradi di merito nella misura corretta: per il primo grado 110 euro per compensi e 24,22 euro per spese vive; per l'appello 110 euro per compensi e 15 euro per spese vive, con distrazione al difensore. Ha inoltre condannato l'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto legittima la compensazione parziale disposta dalla CTR, valorizzando l'eccezionale rapidità della procedura e il fatto che al momento della notifica del ricorso la pretesa era stata già soddisfatta dal coobbligato, ma ha ritenuto illegittima la liquidazione sotto i minimi tariffari; ha invece escluso la spettanza della maggiorazione del 50% ex art. 15, comma 2-septies, perché in concreto non vi era stata una fase di mediazione utile e la pretesa era stata neutralizzata dal pagamento del terzo prima della scadenza del termine di 90 giorni.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario la compensazione delle spese può essere disposta in presenza di ragioni eccezionali e la Corte controlla solo che tali ragioni non siano illogiche; la liquidazione deve rispettare i minimi tariffari e la maggiorazione del 50% non è riconoscibile se manca in concreto il presupposto procedimentale valorizzato dalla norma.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi che una compensazione immotivata o priva di adeguate ragioni incida sul diritto di difesa; la Corte non ne fa applicazione decisiva nel caso concreto.

  • art. 13, comma 6, L. 247/2012

    Norma richiamata per i parametri di liquidazione professionale, che devono essere rispettati nella determinazione del compenso.

  • art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014

    La liquidazione delle spese deve avvenire entro i limiti dei parametri tabellari, senza scendere sotto il minimo applicabile.

  • d.m. n. 37/2018

    Ha confermato il carattere inderogabile dei valori minimi tabellari nella liquidazione delle spese.

  • art. 15, comma 2-ter, d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della censura sui parametri e sulla liquidazione delle spese del giudizio tributario.

  • art. 17-bis d.lgs. 546/1992

    La Corte esclude in concreto la maggiorazione del 50% perché il pagamento del coobbligato ha reso superflua la procedura e ha fatto venir meno il presupposto pratico della maggiorazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti contro la statuizione sulle spese.

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    Citato nella nota dell'Agenzia in relazione alla facoltà di partecipare all'udienza pur non essendosi costituita nei termini.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria della ricorrente in prossimità della decisione.

  • art. 384 c.p.c.

    Consente alla Corte, per ragioni di economia processuale, di decidere nel merito senza rinvio quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 385, secondo comma, c.p.c.

    Attribuisce alla Corte ampi poteri nella liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e, nel caso, è stato valorizzato per liquidare direttamente anche le spese di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato come criterio generale di regola della soccombenza nella regolazione delle spese.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Consente la compensazione totale o parziale delle spese in presenza di ragioni idonee, anche in ragione della condotta processuale e della sproporzione dell'impegno processuale richiesto.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno dell'interpretazione dell'art. 384 c.p.c. conforme ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.

Massime di principio

  • Nel sindacare la compensazione delle spese, la Cassazione verifica solo che le ragioni poste a base della decisione non siano illogiche o giuridicamente erronee; la valutazione di opportunità della compensazione, totale o parziale, resta di regola affidata al giudice di merito.
  • Le "gravi ed eccezionali ragioni" che giustificano la compensazione devono riferirsi a specifiche circostanze della controversia e possono essere integrate anche dalla rapida evoluzione della vicenda processuale o dal fatto che, al momento dell'introduzione del giudizio, la pretesa fosse già stata soddisfatta da un coobbligato, rendendo in parte superflua la lite.
  • In materia di liquidazione dei compensi, il giudice non può scendere al di sotto dei minimi tabellari applicabili; i valori minimi dei parametri professionali hanno carattere inderogabile.
  • Quando la causa sia definibile senza ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza limitatamente alla statuizione viziata e decidere direttamente nel merito, liquidando anche le spese dei gradi di merito per ragioni di economia processuale.
  • La maggiorazione forfettaria prevista dal processo tributario non spetta automaticamente in astratto, ma va coordinata con il concreto assetto della procedura e con l'effettiva utilità della fase cui la norma collega l'aumento.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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