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Sentenza

Sentenza n. 571/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento - dell’atto prot. n. 0006921-P del 23.3.2023 del Soprintendente della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e di Avellino - pervenuto con la nota del 28.3.2023 del Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Ravello il 14.4.2023, col quale è stato espresso parere contrario al rilascio della autorizzazione paesaggistica richiesta dal ricorrente con riguardo all’esecuzione di “lavori di manutenzione straordinaria riguardanti l’adeguamento del rapporto aeroilluminante delle aperture dell’appartamento”; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compreso, ove occorra, dell’atto soprintendizio prot. n. 3434- P del 14.2.2023, di comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del parere favorevole richiesto.

Giustizia amministrativa202301034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere paesaggistico negativo sul rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'adeguamento del rapporto aeroilluminante mediante l'abbassamento dei parapetti di due finestre

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il parere negativo della Soprintendenza relativo a lavori di manutenzione straordinaria consistenti nella risagomatura di due finestre del soggiorno e della cucina, mediante l'abbassamento del parapetto per circa ottanta centimetri, senza modificare la larghezza né l'altezza dell'architrave. L'intervento era volto sia ad assicurare il rapporto aeroilluminante sia ad allineare i parapetti e rendere più uniforme la facciata. Il parere era motivato dalla mancata dimostrazione della liceità dello stato dei luoghi, dalla qualificazione dell'intervento come ristrutturazione edilizia non consentita nella zona interessata dal PUT e dalla ritenuta persistente disomogeneità compositiva delle aperture. Il ricorrente ha dedotto l'incompetenza della Soprintendenza nell'effettuare valutazioni urbanistico-edilizie, l'avvenuta attestazione della conformità urbanistica ed edilizia mediante CILA, la regolarizzazione edilizia e paesaggistica dell'immobile, l'erronea qualificazione dell'intervento come ristrutturazione edilizia anziché manutenzione straordinaria o restauro, nonché la compatibilità dell'adeguamento dei prospetti con il PUT e con le norme tecniche del PUC. Ha inoltre sostenuto che l'intervento avrebbe migliorato l'armonia del prospetto, come rilevato dagli organi comunali e dalla Commissione locale per il paesaggio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il parere paesaggistico negativo, ritenendo assorbente la verifica della compatibilità dell'intervento con la disciplina del PUT e con il quadro paesaggistico. Il Collegio ha rilevato che il PUT, per la zona interessata, consente soltanto determinati interventi e contiene disposizioni restrittive sulla modifica della forma e della posizione delle aperture. Tuttavia, tali disposizioni devono essere interpretate secondo ragionevolezza. L'intervento progettato è stato ritenuto minimale, poiché incide su un solo lato della sagoma, per circa ottanta centimetri, con limitato impatto visivo e paesaggistico, ed è diretto a migliorare sia l'illuminazione e l'aerazione sia l'armonia compositiva della facciata. Il giudice ha escluso che una modifica di consistenza così modesta e scarsamente percepibile integri una trasformazione significativa rilevante ai fini edilizi e paesaggistici. Ha inoltre considerato comprovata la liceità delle trasformazioni pregresse mediante una concessione edilizia in sanatoria e un'autorizzazione paesaggistica; una volta indicati dal privato titoli idonei a dimostrare la liceità dell'esistente, spetta all'Amministrazione, nella disponibilità dei relativi atti, individuare e contestare specifiche difformità. Il nuovo esame amministrativo dovrà quindi tenere conto dei titoli prodotti e, in particolare, del titolo paesaggistico richiamato dal ricorrente. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001

    Il ricorrente ha richiamato la nozione di manutenzione straordinaria per sostenere che l'intervento non fosse qualificabile come ristrutturazione edilizia.

  • art. 31 l. 47/1985

    La concessione edilizia in sanatoria prodotta dal ricorrente è stata rilasciata ai sensi di tale disposizione e considerata rilevante per la dimostrazione della liceità delle trasformazioni pregresse.

  • art. 27 PUT

    «ebbono essere rispettati tanto l'aspetto esterno, in particolare per quanto riguarda tipi, numero e posizione delle aperture, quanto l'impianto strutturale e tipologico dell'interno, in particolare per quanto riguarda le scale e le sue parti decorative».

    La disposizione disciplina il restauro conservativo imponendo il rispetto dell'aspetto esterno e delle aperture; il TAR ha ritenuto che la disciplina dovesse essere interpretata secondo ragionevolezza.

  • art. 29 PUT

    «negli interventi di manutenzione straordinaria non è ammessa la modifica nella forma e nella posizione delle aperture originali di porte e finestre e la modifica di posizione, dimensioni e pendenze delle rampe di scale».

    La disposizione pone un limite alla modifica delle aperture negli interventi di manutenzione straordinaria; il giudice ne ha considerato la portata nel valutare la compatibilità dell'intervento, valorizzando la sua minima entità e il limitato impatto.

  • art. 30 PUT

    «l’intervento di “adeguamento prospetti” comporta: eliminazione degli elementi di facciata quali balconi, logge, pensiline, ringhiere, rivestimenti bancali, stipiti, coperture in materiali plastici o in lamiere ecc. incompatibili con le caratteristiche ambientali del contesto».

    La disposizione definisce l'adeguamento dei prospetti previsto dal PUT; il TAR l'ha esaminata insieme agli artt. 27 e 29, concludendo che il divieto non potesse essere applicato irragionevolmente a un intervento minimale e migliorativo.

Massime di principio

  • Le disposizioni degli strumenti urbanistico-paesaggistici che limitano gli interventi edilizi devono essere interpretate secondo ragionevolezza, tenendo conto della consistenza concreta dell'opera, del suo impatto effettivo sul paesaggio e della finalità perseguita.
  • Una modifica edilizia minimale, limitata a una porzione della sagoma delle aperture e con impatto visivo e paesaggistico scarsamente percepibile, non assume necessariamente rilevanza come trasformazione significativa ai fini edilizi e paesaggistici.
  • Quando il privato indica e documenta titoli edilizi e paesaggistici idonei a dimostrare la liceità dello stato dei luoghi, spetta all'Amministrazione, nella disponibilità dei relativi atti, individuare e contestare specifiche difformità, non potendo fondare il diniego sulla generica mancata dimostrazione della legittimità dell'esistente.
  • La valutazione paesaggistica deve considerare anche gli effetti migliorativi e armonizzanti dell'intervento sul prospetto, oltre alla sua finalità di adeguamento dell'immobile alle esigenze di igiene, vivibilità e illuminazione.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaQualificazione degli interventi
RamiBeni culturali e paesaggioEdilizia
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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