Sentenza n. 5070/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento: del decreto del Ministro dell’Interno -OMISSIS-del -OMISSIS-, notificato il successivo -OMISSIS-, con cui ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato in ragione di precedenti condanne penali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di diniego della cittadinanza italiana, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, deducendo: 1) violazione degli artt. 1, comma 2-bis, 7, 8 e 10-bis della legge n. 241/1990 e dei principi di collaborazione e buona fede, poiché il preavviso di rigetto era stato comunicato tramite la piattaforma informatizzata CIVES anziché all'indirizzo di residenza; 2) eccessiva durata del procedimento, assumendo che il termine di 730 giorni previsto dall'art. 3 del d.P.R. n. 362/1994 avesse natura perentoria; 3) violazione dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, eccesso di potere, difetto di motivazione e carenza istruttoria, sostenendo che la condanna per rapina in concorso e detenzione e porto illegale di armi, risalente nel tempo, non fosse di per sé ostativa, considerato il ruolo marginale nella vicenda, la successiva condotta di vita, il lavoro, la famiglia e la pendenza di un'istanza di riabilitazione; 4) irrilevanza dell'omessa dichiarazione del precedente penale nella domanda di cittadinanza, anche in ragione del tempo trascorso dai fatti.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza come atto di alta amministrazione, espressione di ampia discrezionalità, subordinato alla presenza dei requisiti positivi e all'assenza di fattori ostativi, con particolare rilievo alla condotta irreprensibile e alle prospettive di integrazione nella comunità nazionale. Il sindacato giurisdizionale è quindi limitato alla verifica della veridicità dei fatti, della sufficienza dell'istruttoria e della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza estendersi al merito della prognosi amministrativa. La prima censura è stata respinta perché l'inserimento del preavviso nella piattaforma CIVES costituisce modalità telematica ammessa, coerente con quella utilizzata per la presentazione della domanda, e idonea a consentire l'acquisizione dell'atto e la presentazione di osservazioni; il richiedente ha un onere di consultare regolarmente il portale e le comunicazioni collegate. La seconda censura è stata respinta perché il termine di 730 giorni previsto dal d.P.R. n. 362/1994 è ordinatorio: il suo superamento può determinare inadempimento dell'amministrazione e consentire l'attivazione dell'azione avverso il silenzio, ma non comporta né decadenza dal potere né formazione del silenzio-assenso. La terza censura è stata respinta poiché le condanne per rapina in concorso e detenzione e porto illegale di armi costituiscono elementi significativi per la valutazione prognostica sull'affidabilità e sull'integrazione della richiedente, anche se risalenti nel tempo; il giudizio amministrativo è stato ritenuto non illogico, irragionevole o sproporzionato. La quarta censura è stata respinta perché l'omessa dichiarazione delle condanne e dei procedimenti penali, indipendentemente dall'intenzionalità dell'omissione, costituisce ulteriore sintomo di mancata leale collaborazione con l'amministrazione. Ne consegue che il diniego è stato ritenuto adeguatamente istruito e motivato. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
La concessione della cittadinanza per residenza non è automatica, ma presuppone la valutazione discrezionale dell'interesse pubblico, dell'affidabilità del richiedente e dell'assenza di fattori ostativi.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto può essere validamente comunicato tramite la piattaforma telematica istituzionale utilizzata per la gestione della domanda, quando essa consenta al richiedente di acquisire l'atto e presentare osservazioni.
art. 3 d.P.R. n. 362/1994
Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Il termine di 730 giorni ha natura ordinatoria; il suo superamento non determina silenzio-assenso né perdita del potere di provvedere, ma consente l'attivazione degli strumenti contro il silenzio dell'amministrazione.
artt. 31 e 117 c.p.a.
In caso di superamento del termine ordinatorio per la definizione della domanda di cittadinanza, il richiedente può attivare l'azione avverso il silenzio-inadempimento.
artt. 110 e 628 c.p.
La condanna per rapina commessa in concorso costituisce elemento valutabile negativamente nel giudizio prognostico sull'affidabilità e sull'integrazione del richiedente la cittadinanza.
art. 2, comma 4, legge n. 895/1967
La condanna per detenzione e porto illegale di armi costituisce ulteriore elemento rilevante nella valutazione della condotta e dell'affidabilità del richiedente la cittadinanza.
art. 178 c.p.
La mera proposizione di un'istanza di riabilitazione non impedisce all'amministrazione di valutare la condanna penale nell'ambito del procedimento di concessione della cittadinanza.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per residenza è un atto di alta amministrazione, espressione di discrezionalità, e non integra un diritto automaticamente conseguibile al ricorrere del requisito temporale; l'amministrazione deve ponderare complessivamente i requisiti positivi, i fattori ostativi, la condotta del richiedente e le concrete prospettive di integrazione nella comunità nazionale.
- Nel giudizio sul diniego di cittadinanza, il sindacato del giudice amministrativo resta estrinseco e formale: esso verifica la veridicità dei fatti, la sufficienza dell'istruttoria e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella discrezionale dell'amministrazione.
- Il preavviso di rigetto relativo a una domanda di cittadinanza può essere comunicato mediante l'area riservata della piattaforma telematica istituzionale utilizzata per la gestione della pratica, ove tale modalità consenta al richiedente di conoscere l'atto e di presentare osservazioni; grava sul richiedente un onere di diligente consultazione del portale e delle comunicazioni collegate.
- Il termine di 730 giorni per la definizione del procedimento di concessione della cittadinanza ha natura ordinatoria: il suo superamento non produce silenzio-assenso e non priva l'amministrazione del potere di provvedere, ma può fondare l'azione avverso il silenzio-inadempimento.
- Condanne per reati gravi, quali rapina in concorso e detenzione o porto illegale di armi, possono costituire elementi significativi e autonomamente rilevanti nella prognosi amministrativa sull'affidabilità e sull'integrazione del richiedente, anche quando siano risalenti nel tempo.
- L'omessa dichiarazione di precedenti penali nella domanda di cittadinanza, indipendentemente dall'accertamento dell'intenzionalità, può essere valutata come indice di mancata leale collaborazione con l'amministrazione e concorrere alla legittimità del diniego.
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