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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17018/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 19/11/2024 (giudice del rinvio) per aver deciso la determinazione della pena riproducendo l'errore già censurato dalla Corte di cassazione: il giudice del rinvio era partito da una pena base (10 anni e 6 mesi) calcolata in presenza della equivalenza tra aggravanti e attenuanti, nonostante le aggravanti (in particolare l'aggravante dell'associazione armata ex art. 74 d.p.r. 309/90 e l'art. 61 n.11 c.p.) fossero state escluse. Il ricorrente chiedeva che si rispettasse il dictum della sentenza rescindente e che la pena fosse ricalcolata correttamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha constatato che il giudice del rinvio aveva erroneamente mantenuto la pena base di anni 10 e mesi 6 nonostante l'esclusione delle aggravanti. Non avendo motivi per annullare con rinvio la decisione, il Collegio ha rideterminato direttamente la pena ai sensi dell'art. 620 lett. i) c.p.p.: ha preso come pena base quella indicata nella precedente sentenza di appello (anni 6 e mesi 4), l'ha ridotta di un terzo per le attenuanti generiche (portandola ad anni 4, mesi 2 e giorni 20), l'ha aumentata di anni 1 e mesi 6 per la continuazione (arrivando ad anni 5, mesi 8 e giorni 20) e infine ha applicato la riduzione di un terzo per il rito (abbreviato), determinando la pena definitiva in anni 3, mesi 9 e giorni 23 di reclusione. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 74 d.p.r. 309/90

    Riferita come aggravante (associazione armata) che è stata esclusa e pertanto non poteva concorrere nella determinazione della pena; l'esclusione comporta che la pena base non può essere calcolata tenendo conto di tale aggravante

  • art. 61 n. 11 cod. pen.

    Citata tra le aggravanti che sono state ritenute non applicabili; la sua esclusione incide sul computo complessivo della pena evitando l'aumento che sarebbe derivato dalla sua applicazione

  • art. 620 lett. I) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione, quando non sussistono elementi che impongano il rinvio, di procedere direttamente alla rideterminazione della pena limitatamente agli aspetti sanzionatori; è lo strumento giuridico utilizzato per correggere l'errore di calcolo senza disporre nuovo rinvio

Massime di principio

  • Se la Corte di cassazione ha escluso determinate aggravanti in una sentenza rescindente, il giudice del rinvio non può basare la nuova determinazione della pena su un computo che le contempli: occorre partire da una pena base coerente con l'esclusione delle aggravanti.
  • Quando l'errore riguarda solo il trattamento sanzionatorio e non la decisione di colpevolezza, la Corte di cassazione può annullare la parte sanzionatoria e rideterminare direttamente la pena ai sensi dell'art. 620 lett. i) c.p.p., evitando il rinvio.
  • La determinazione della pena deve seguire un ordine logico e documentato: individuazione della pena base corretta, applicazione delle attenuanti o aggravanti effettivamente accertate, computo degli aumenti per continuazione (se presenti) e applicazione delle eventuali riduzioni di legge (ad esempio per il rito abbreviato).
  • In presenza di equivalenza tra attenuanti e aggravanti, il giudice deve motivare chiaramente il calcolo e, se alcune aggravanti vengono escluse in sede di revisione, la equivalenza non può più essere data per scontata.
  • Nel calcolo delle frazioni (riduzioni di un terzo, aumenti per continuazione ecc.) è fondamentale indicare esplicitamente i passaggi numerici per evitare impugnazioni per errore di calcolo.

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