Cassazione Civile, Ordinanza n. 10290/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Il ricorrente aveva agito in revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., sostenendo di essere creditore di euro 265.000 nei confronti di una società immobiliare e chiedendo che fossero dichiarati inefficaci nei suoi confronti alcuni atti di disposizione relativi ad appartamenti siti in San Felice al Circeo. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, ritenendo revocabile soltanto la vendita del piano terra a uno degli acquirenti, e non anche le altre vendite a favore di ulteriori acquirenti. La corte d’appello aveva confermato. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla revocatoria e sulle presunzioni, lamentando che la corte territoriale avesse escluso la prova della consapevolezza del pregiudizio (scientia damni) da parte di una società acquirente, senza valorizzare rapporti commerciali tra società collegate e la finalità dell’operazione; 2) omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo al rigetto della domanda revocatoria per difetto di eventus damni; 3) omessa pronuncia sul motivo d’appello riguardante la mancata condanna di un convenuto alle spese; 4) violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per avere la corte d’appello ritenuto assorbiti gli altri motivi, inclusi quello sulle spese e quello sulla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura mirava, in sostanza, a una diversa valutazione degli indizi e del ragionamento presuntivo, attività riservata al giudice di merito, senza evidenziare un vizio di illogicità manifesta o omesso esame di un fatto decisivo. Ha inoltre osservato che il rigetto del motivo relativo alla mancanza di prova del consilium fraudis nei confronti della società acquirente rendeva assorbiti il secondo e il quarto motivo, poiché il loro eventuale accoglimento non avrebbe comunque giovato al ricorrente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica dimostrazione della decisività della questione omessa, non essendo stata riportata in modo sufficiente la sentenza di primo grado per consentire il controllo sulla rilevanza dell’omissione. Non sono state liquidate spese per gli intimati, perché non hanno svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
È la norma sulla revocatoria ordinaria; per l'accoglimento occorre la prova dei presupposti dell'azione, inclusa la consapevolezza del pregiudizio quando richiesta in relazione all'atto e alla posizione del terzo.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni semplici possono fondare la prova del fatto ignoto solo se gli indizi siano valutati complessivamente e siano concordanti, gravi, precisi e concordanti secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito.
art. 2729 c.c.
La valutazione dell'idoneità degli indizi a fondare una prova presuntiva appartiene al giudice di merito; in cassazione non basta proporre una diversa lettura dei fatti.
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo se il giudice abbia realmente trascurato una domanda o un motivo decisivo; la censura deve dimostrare la decisività della questione non esaminata.
art. 277 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione al dovere del giudice di pronunciare sulle questioni dedotte.
art. 342 c.p.c.
L'appello deve contenere specifiche censure alla sentenza impugnata; la questione dedotta in cassazione deve essere correlata alla motivazione di primo grado e ai motivi di gravame.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per la denunciata violazione di legge, ma la censura, sostanzialmente, mirava a una rivalutazione del merito e quindi non era ammissibile nei limiti del sindacato di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per omessa pronuncia; la Corte richiede però una specifica dimostrazione della decisività del motivo asseritamente non esaminato.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel testo è richiamato il principio, nel vigore della riforma, dell'omesso esame di un fatto decisivo, come rigorosamente interpretato dalle Sezioni Unite.
art. 380-bis 1 c.p.c.
La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di revocatoria ordinaria, la prova della consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore può essere fornita anche per presunzioni, ma la selezione e la valutazione degli indizi spettano al giudice di merito, che deve apprezzarli globalmente e non in modo atomistico.
- In cassazione non è ammissibile una censura che si limiti a prospettare una diversa lettura degli elementi indiziari o una diversa inferenza presuntiva, se non si denuncia un effettivo vizio di motivazione nei limiti oggi consentiti o un'omissione di fatti decisivi.
- Il vizio di omessa pronuncia non può essere dedotto in modo astratto: occorre indicare la specifica questione non esaminata e dimostrarne la decisività rispetto alla decisione impugnata.
- L'assorbimento di motivi di appello o di ricorso è correttamente ravvisabile quando l'accoglimento di quelle censure non potrebbe comunque condurre a un risultato utile per la parte ricorrente.
- Chi deduce in cassazione l'erronea valutazione di presunzioni o l'omessa considerazione di elementi fattuali deve allegare con precisione i fatti storici decisivi e spiegare perché la loro considerazione avrebbe imposto un esito diverso.
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