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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28209/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La sentenza impugnata di applicazione della pena su richiesta delle parti è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del GIP del Tribunale di Rimini che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e ss. c.p.p. in relazione a un delitto in materia di stupefacenti. Il ricorrente ha dedotto l'omessa motivazione sulla insussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che, nei confronti della sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; sicché la censura proposta, non rientrando in tali categorie tassative, è inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Stabilisce che contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 129 c.p.p.

    La dedotta omissione di motivazione sull'insussistenza delle cause di proscioglimento non è tra i motivi consentiti dal comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è esperibile soltanto per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che hanno carattere tassativo.
  • Sono inammissibili le censure che investono vizi estranei all'elenco legale dei motivi consentiti, anche quando siano formulate come omissioni motivazionali o come contestazioni sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • La sentenza di patteggiamento non può essere impugnata in cassazione per questioni diverse da quelle inerenti la validità della volontà negoziale, la corrispondenza tra richiesta e decisione, la qualificazione giuridica del fatto e la legalità della sanzione o della misura di sicurezza.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti

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