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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37826/2025 del 20/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di rinvio della Corte d'appello del 27/10/2023 sostenendo, in sintesi: 1) vizi procedurali per presunta mancata applicazione delle norme sulla modifica dell'imputazione (art. 516 e ss. c.p.p.); 2) errata qualificazione del vincolo sull'immobile come confisca diretta invece che confisca per equivalente, con conseguente applicazione illegittima dell'art. 578-bis c.p.p. e problemi di retroattività; 3) che il bene sia di un terzo incolpevole (De Benedetti) assolto in primo grado per riciclaggio; 4) contestazione della competenza territoriale sulla base del momento di consumazione del reato di riciclaggio; 5) contestazione della qualificazione del reato della madre Canni come peculato anziché truffa; 6) rilevazione che l'art. 578-bis non contempla la morte dell'imputato come causa che legittimi decisioni sulla confisca in sede d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il ricorso in parte. Respinge alcuni profili del ricorso ritenendo legittima la riqualificazione della condotta in peculato e la competenza territoriale per il reato di riciclaggio, nonché che, anche se fosse truffa, i proventi sarebbero aggredibili ai sensi dell'art. 640-quater. Tuttavia la Corte rileva che la Corte d'appello non ha adeguatamente adempiuto al mandato rescindente in ordine alla motivazione che giustificasse la qualificazione definitiva del vincolo sull'immobile: la Corte d'appello ha affermato apoditticamente che l'immobile era stato acquistato con i proventi del peculato senza dimostrare la connessione e, soprattutto, aveva modificato in modo sommario la natura del vincolo da confisca per equivalente a confisca diretta. Inoltre la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l'art. 578-bis non è applicabile retroattivamente e non legittima decisioni sulla confisca in caso di morte dell'imputato, per cui la sentenza impugnata viene annullata e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Roma perché chiarisca la natura della confisca e identifichi l'origine del denaro utilizzato per l'acquisto dell'immobile.

Norme richiamate

  • artt. 178 e ss. cod. proc. pen.

    Richiamate nella prospettazione difensiva per presunte nullità procedurali; la Corte ha ritenuto non fondato il rilievo relativo alla modifica dell'imputazione perché si è trattato di riqualificazione giuridica del medesimo fatto storico, operazione consentita al giudice.

  • art. 516 e ss. cod. proc. pen.

    La Corte ha escluso l'applicabilità dello statuto della modifica dell'imputazione ove non sia mutata la descrizione fattuale del fatto; la diversa qualificazione giuridica non equivale automaticamente a una modifica dell'imputazione che imponga la procedura speciale.

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la norma, introdotta nel 2018, ha effetti anche sostanziali in materia di confisca per equivalente e non è applicabile retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore; inoltre la norma non contempla la morte dell'imputato come causa che legittimi decisioni sulla confisca in sede d'appello.

  • art. 640-quater cod. pen.

    La Corte osserva che, anche se la condotta fosse stata qualificata come truffa anziché peculato, i proventi sarebbero comunque aggredibili ai sensi di questa disposizione, dunque la riqualificazione non è decisiva ai fini della confisca.

  • D.P.R. n. 144 del 2002, art. 2, comma 1, lett. b)

    Utilizzata per affermare la natura pubblicistica dell'attività di raccolta del risparmio postale e, di conseguenza, la qualità di incaricato di pubblico servizio del dipendente di Poste Italiane, giustificando l'inquadramento della condotta come peculato.

  • art. 8 e ss. cod. proc. pen.

    Richiamati nella prospettazione relativa alla competenza territoriale; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione che fa sorgere la competenza dove sono avvenuti i depositi/trasferimenti rilevanti per il reato di riciclaggio, considerato reato a consumazione prolungata.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Citat o nella doglianza sulla qualificazione del reato; la Corte ha ritenuto che la giustificazione della riqualificazione sia stata corretta e non vizi la pronuncia sulla confisca in sé, salvo che la Corte d'appello non abbia adeguatamente motivato la natura del vincolo patrimoniale.

Massime di principio

  • Il giudice può riqualificare giuridicamente una condotta già descritta nell'imputazione, purché il fatto storico (condotta, evento ed elemento psicologico) rimanga identico; tale riqualificazione non equivale automaticamente a una modifica dell'imputazione ai sensi dell'art. 516 c.p.p.
  • La qualificazione del vincolo patrimoniale come confisca diretta o per equivalente deve essere adeguatamente motivata: la trasformazione del vincolo cautelare iniziale richiede prove e ragioni che colleghino in modo concreto il bene al profitto illecito.
  • L'art. 578-bis c.p.p., introdotto nel 2018, non si applica retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore e non legittima decisioni sulla confisca nei casi in cui il reato si sia estinto per cause (come la morte dell'imputato) non previste dalla norma.
  • La confisca senza condanna richiede un rigoroso accertamento della provenienza illecita dei beni: la mera affermazione di riferibilità del bene al profitto non è sufficiente, occorre dimostrare la connessione causale o l'assenza di fonte lecita alternativa.
  • In tema di riciclaggio la competenza territoriale può essere collegata anche a trasferimenti o versamenti successivi: il reato è di consumazione prolungata e si considera consumato anche al momento di atti di dissimulazione successivi.
  • La qualifica del reato (peculato vs truffa) può condizionare la cornice normativa, ma non esclude in generale la possibilità di aggredire i proventi se le norme sul sequestro/confisca previste per quel tipo di profitto sono applicabili.
  • La morte dell'imputato impone attenzione particolare: l'estinzione del reato per morte può limitare la possibilità di decidere sulle impugnazioni aventi effetti sanzionatori o su norme applicabili rimaste inconciliabili con la successione di leggi nel tempo.

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