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Ordinanza

Ordinanza n. 233/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento trasmesso a mezzo Pec in data 24 aprile 2026, n. -OMISSIS- del 13 aprile 2026, nonché della relativa nota Pec di trasmissione del medesimo 24 aprile 2026 avente ad oggetto «-OMISSIS-»; - del medesimo provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 13 aprile 2026 in quanto tramesso via Pec il 15 aprile 2026, nonché della relativa nota Pec di trasmissione 15 aprile 2026 avente ad oggetto «decreto integrativo commissariamento»; - della nota prot. n. -OMISSIS- del 23 marzo 2026, avente ad oggetto «decreto commissariamento -OMISSIS-, con sede legale in -OMISSIS- a -OMISSIS- – C.F./P.IVA -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 20/2023 convertito con modificazioni dalla L. 50/2023», notificato alla ricorrente brevi manu in data 25 marzo 2026; - per quanto occorrer possa, della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. -OMISSIS- del 9 marzo 2026 avente ad oggetto «avvio procedimento per la nomina di uno o più commissari per la straordinaria gestione dell’impresa ai sensi dell’art. 6 del D.L. 20/2023 convertito con modificazioni dalla L. 50/2023», trasmesso via Pec in data 9 marzo 2026, nonché della relativa nota Pec di trasmissione -OMISSIS- avente ad oggetto «-OMISSIS- - avvio procedimento per commissariamento»; - per quanto occorrer possa, degli atti e dei documenti presupposti dei provvedimenti di commissariamento, compresi quelli conosciuti in data 5 maggio 2026 a seguito di accesso agli atti e, fra questi – per quanto occorra e anche in quanto e laddove ritenuti atti presupposti ai provvedimenti 24-15 aprile e 25 marzo 2026; - della nota n. -OMISSIS- del 9 ottobre 2025, avente ad oggetto «Contratto per l’affidamento del servizio di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva compresa tra 51 a 100 posti. Cig B786BE1A14 – prot. n. -OMISSIS- del 03 luglio 2025. Contratto per l’affidamento del servizio di accoglienza in favore di Minori Stranieri Non Accompagnati presso strutture ricettive temporanee ubicate nel territorio della Città Metropolitana di Genova. Cig B616F60E3C – prot. n. -OMISSIS- del 18 marzo 2025 - Addebito di penali per inadempimenti contrattuali»; - della nota prot. n. -OMISSIS- del 6 marzo 2026 avente ad oggetto «Contratto per l’affidamento del servizio di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva fino a 50 posti. Cig B9FBD8DE9B – prot. n. -OMISSIS- del 19 gennaio 2026. Contratto per l’affidamento del servizio di accoglienza in favore di Minori stranieri non accompagnati presso strutture ricettive temporanee ubicate nel territorio della Città Metropolitana di Genova Cig B9FC0014DC – prot. n. -OMISSIS-del 19 gennaio 2026 - Addebito di penali per inadempimenti contrattuali»; - della nota prot. n. -OMISSIS- del 23 febbraio 2026, avente ad oggetto «Contratti per l’affidamento del servizio di gestione di centri collettivi di accoglienza CIG B786BE1A14 e CIG B9FBD8DE9B e contratti per l’affidamento del servizio di accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati CIG B616F60E3C e CIG B9FC0014DC. Segnalazione mancato pagamento degli stipendi ai lavoratori dipendenti»); - del verbale dell’incontro del 4 marzo 2026; - della nota prot. n. -OMISSIS- del 6 marzo 2026 avente ad oggetto «Contratti per l’affidamento del servizio di gestione di centri collettivi di accoglienza CIG B786BE1A14 e CIG B9FBD8DE9B e contratti per l’affidamento del servizio di accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati CIG B616F60E3C e CIG B9FC0014DC. Segnalazione mancato pagamento degli stipendi ai lavoratori dipendenti.»; - ove esistente, del verbale redatto a seguito dell’incontro del 6 marzo 2026 fra la Prefettura e la UILTuCS, non conosciuto, incontro conseguente alla nota prot. n. -OMISSIS- del 6 febbraio 2026 dell’UILTuCS, al protocollo della Prefettura n. -OMISSIS- del 10 febbraio 2026, avente ad oggetto «Segnalazione criticità presso la -OMISSIS- – richiesta di urgente intervento di competenza»; - della nota prot. n. -OMISSIS- del 20 marzo 2026, avente ad oggetto «Contratto per l’affidamento del servizio di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva fino a 50 posti. Cig B9FBD8DE9B – prot. n. -OMISSIS- del 19 gennaio 2026. Contratto per l’affidamento del servizio di gestione di centri di accoglienza in favore di cittadini ucraini prevalentemente con disabilità uditive da ospitare in singole unità abitative. Cig BA25ABC8EC – prot. n. -OMISSIS- del 29 gennaio 2026. Addebito di penali per inadempimenti contrattuali.»; - del parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova prot. n. -OMISSIS- dell’11 marzo 2026, al protocollo della Prefettura – Ufficio Territori n. -OMISSIS- del 13 marzo 2026 e Affari Sociali n. -OMISSIS- del 16 marzo 2026 avente ad oggetto «Centri di accoglienza straordinari per migranti gestiti dalla cooperativa sociale -OMISSIS-– Sede legale -OMISSIS- -OMISSIS- – C.F. -OMISSIS- – Richiesta di Parere – poteri dei commissari nominati ex art. 6 del d.l. 20/2023. Risposta»; - della nota della Prefettura prot. n. -OMISSIS- del 24 febbraio 2026, non conosciuta; - del Parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova del 25 febbraio 2026, non conosciuto; - del decreto di nomina dei commissari n. -OMISSIS- del 23 marzo 2026, non conosciuto; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente, connesso o consequenziale, anche di portata e contenuto sconosciuti e con riserva di proporre motivi aggiunti avverso ogni atto che l’Amministrazione dovesse adottare nelle more o dovesse essere reso noto successivamente alla notifica del presente atto.

Giustizia amministrativa202600539

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: commissariamento della gestione e dell'esecuzione di contratti pubblici relativi a servizi di accoglienza e assistenza, unitamente agli atti presupposti concernenti penali, segnalazioni di inadempimenti e mancato pagamento degli stipendi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, i provvedimenti con cui la Prefettura ha disposto il commissariamento della gestione dei contratti affidati per i servizi di accoglienza di migranti e minori stranieri non accompagnati, nonché gli atti presupposti e connessi. Il commissariamento era stato preceduto da ispezioni e verifiche che avevano evidenziato plurimi e gravi inadempimenti contrattuali verificatisi tra il 2025 e il febbraio 2026, tra cui la mancata erogazione di servizi essenziali agli assistiti e il mancato pagamento di stipendi e compensi. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono, nella fase cautelare, contestazioni della ricorrente circa la riconducibilità dei disservizi alla mancata tempestiva erogazione di somme approvate dalla Prefettura e oggetto di decreto ingiuntivo, nonché dubbi sulla persistente operatività del commissariamento. Il Collegio ha quindi acquisito una relazione prefettizia sullo stato della gestione commissariale.

La decisione

Il TAR respinge l'istanza cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris e non ravvisando un periculum in mora idoneo a giustificare la sospensione. In particolare, i disservizi accertati non appaiono prima facie riconducibili soltanto al mancato tempestivo versamento delle somme oggetto del decreto ingiuntivo, ma a criticità diverse e non contingenti, tali da giustificare il commissariamento ai sensi dell'art. 6 del d.l. 20/2023. La misura è qualificata come strumento di gestione straordinaria e temporanea dei contratti, diretto ad assicurare la continuità di servizi indifferibili per circa 300 migranti, inclusi minori non accompagnati. Il Collegio valorizza inoltre la gradualità dell'azione amministrativa: la Prefettura aveva dapprima applicato penali contrattuali e solo successivamente, perdurando le criticità, aveva disposto il commissariamento. Quanto al periculum, la gestione commissariale, pur essendo di fatto entrata in crisi e nonostante l'attività prefettizia di somma urgenza, non era stata formalmente revocata; il TAR ritiene opportuna la permanenza dei commissari fino alla conclusione delle procedure urgenti di riaffidamento, salva la possibilità di revoca anticipata espressa da parte della Prefettura. Nel bilanciamento degli interessi prevale l'interesse pubblico alla continuità dell'assistenza rispetto all'interesse della ricorrente alla riammissione nella gestione dei contratti, che avrebbe potuto determinare ulteriore incertezza e pregiudizio per gli assistiti. Gli eventuali danni della ricorrente sono ritenuti risarcibili per equivalente. Le spese della fase cautelare sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. 20/2023, convertito dalla l. 50/2023

    La disposizione consente il commissariamento della gestione e dell'esecuzione dei contratti dell'impresa quando ciò sia necessario per assicurare la continuità e la corretta esecuzione di servizi, anche indifferibili; nel caso concreto il TAR ha ritenuto prima facie giustificata la misura in presenza di plurimi e gravi inadempimenti contrattuali.

  • art. 32 d.l. 90/2014

    Richiamato come termine di comparazione per evidenziare che il commissariamento previsto dall'art. 6 del d.l. 20/2023 presenta alcuni tratti comuni con la gestione straordinaria prevista da tale disposizione.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare; il TAR ha verificato fumus boni iuris e periculum in mora, procedendo anche al bilanciamento degli interessi contrapposti.

Massime di principio

  • Il commissariamento straordinario e temporaneo della gestione di contratti pubblici può ritenersi giustificato, in sede cautelare, quando siano stati accertati plurimi e gravi inadempimenti dell'appaltatore incidenti sulla continuità o sull'erogazione di servizi indifferibili, anche a prescindere da controversie parallele relative al pagamento di somme dovute dall'amministrazione, se le criticità risultano diverse e non contingenti.
  • La misura di commissariamento deve essere valutata anche alla luce dei principi di gradualità e proporzionalità: l'applicazione preliminare di penali contrattuali e il successivo ricorso al commissariamento, in presenza del protrarsi delle criticità, possono deporre per la legittimità dell'esercizio del potere.
  • Nel giudizio cautelare, l'interesse pubblico alla continuità di servizi essenziali di accoglienza e assistenza può prevalere sull'interesse dell'operatore economico alla riammissione nella gestione contrattuale, quando il ripristino della gestione originaria rischi di creare ulteriore incertezza o pregiudizio per gli utenti vulnerabili.
  • La mancata revoca formale del commissariamento comporta la persistente vigenza giuridica della misura, anche se la gestione commissariale abbia di fatto cessato l'attività o sia stata affiancata da interventi urgenti dell'amministrazione; la permanenza dei commissari può essere ritenuta opportuna fino alla conclusione delle procedure urgenti di riaffidamento.
  • Nel bilanciamento cautelare, l'eventuale pregiudizio economico dell'operatore derivante dal commissariamento può risultare recessivo quando sia suscettibile di ristoro per equivalente monetario.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoRito appalti e sorte del contrattoServizi sociali ed educativiTutela cautelare
RamiContratti pubbliciServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoEfficacia ed esecutorietà

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