Ordinanza n. 4012/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - del decreto del Direttore Generale della Formazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, dott. -OMISSIS-, adottato il 13.4.2026 e notificato all’interessato il 14.4.2026, recante la dimissione del ricorrente dal 186° Corso di formazione per Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria; - della nota di trasmissione del relativo provvedimento n. -OMISSIS- del 13.4.2026; - della proposta di dimissioni del Direttore dell’Istituto di Istruzione “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, Prot. n. -OMISSIS- del 10.4.2026, nonché della relativa nota di trasmissione redatta in pari data; - del verbale del Collegio dei Docenti del Nucleo del 186° Corso, tenutosi in data 31.3.2026 presso l’Istituto di Istruzione “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, con cui è stato deliberato all’unanimità il giudizio di non idoneità al servizio di Polizia Penitenziaria nei confronti del ricorrente; - del giudizio globale di idoneità del 186° Corso (I -OMISSIS-), -OMISSIS-, emesso dall’Istituto di Istruzione di -OMISSIS- in data 1.04.2026, nella parte in cui il ricorrente è stato qualificato non idoneo al Servizio di Polizia Penitenziaria; - della scheda individuale dell’allievo, datata 31.3.2026; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi incluse: le relazioni di servizio redatte dall’Ispettore -OMISSIS- e prodotte nel presente ricorso; la relazione dell’Ispettore Capo -OMISSIS- del 13.2.2026; le relazioni del Direttore Dr. -OMISSIS- datate -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-; le relazioni dell’ag. -OMISSIS- e del comm. capo -OMISSIS- del 26.02.2026; del giudizio globale di idoneità del 186° Corso, pubblicato in data 3.4.2026, con cui il ricorrente risultava non idoneo al Servizio di Polizia Penitenziaria; della nota della Direzione Generale della Formazione del D.A.P. -OMISSIS-; - della graduatoria finale del concorso pubblico, per esame e titoli, a complessivi n. 3246 (2952 uomini; 294 donne) allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria indetto con p.D.G. 10 gennaio 2025, ed approvata con provvedimento del 18.12.2025, nella parte in cui è stato espunto il nominativo del ricorrente; nonché qualunque altra graduatoria, nella parte in cui non menziona il nominato del ricorrente, che sia stata pubblicata successivamente all’esclusione dello -OMISSIS- dal 186° corso, i cui estremi e data sono allo stato sconosciuti, nonché i conseguenti atti di incorporazione, se e in quanto lesivi della posizione di -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di dimissione dal 186° Corso di formazione per Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria, unitamente agli atti presupposti di non idoneità al servizio e agli atti conseguenti di espunzione dalla graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di dimissione dal corso di formazione per allievi agenti di Polizia Penitenziaria e gli atti presupposti e conseguenti, tra cui il giudizio di non idoneità al servizio, il verbale del Collegio dei Docenti, la scheda individuale, le relazioni di servizio e l'espunzione dalla graduatoria finale del concorso. Ha chiesto in via cautelare la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Dal testo dell'ordinanza non emergono in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; risulta soltanto che la contestazione riguardava la dimissione e il giudizio di non idoneità fondati su carenze comportamentali.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, difettasse il fumus boni iuris. Il Collegio ha considerato che i provvedimenti di dimissione e di inidoneità al servizio risultavano adottati all'esito di una compiuta istruttoria procedimentale e giustificati dalle accertate carenze comportamentali del ricorrente. Non è stata quindi concessa la sospensione degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha escluso, nella sommaria delibazione, la sussistenza del fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo richiede la sussistenza del fumus boni iuris; quando, a una sommaria delibazione, l'atto risulta adottato all'esito di una compiuta istruttoria e adeguatamente giustificato da carenze comportamentali accertate, il fumus può essere escluso e la domanda cautelare respinta.
- La valutazione di non idoneità al servizio e la conseguente dimissione da un corso di formazione della Polizia Penitenziaria possono sorreggere il rigetto della tutela cautelare quando risultino fondate su un'istruttoria procedimentale compiuta e su carenze comportamentali accertate.
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