Sentenza n. 328/2026 - Torino, Sezione 3
quanto al ricorso n. 2632 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 218/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 149/2024 del Tribunale di Alessandria Sezione Lavoro, pubblicata in data 30.05.2025, notificata il 04.06.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00; alla corresponsione a parte ricorrente della Retribuzione Professionale Docente dell'importo di euro 1.008,60. quanto al ricorso n. 2648 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 915/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 8602/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 03.04.2025, notificata il 09.04.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00 e alla corresponsione a parte ricorrente della Retribuzione Professionale Docente dell'importo di euro 645,75 quanto al ricorso n. 2684 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 2528/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 4918/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 10.10.2024, notificata il 21.10.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente; alla corresponsione a parte ricorrente della Retribuzione Professionale Docente dell'importo di euro 176,29. quanto al ricorso n. 2902 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 244/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 230/2023 del Tribunale di Biella Sezione Lavoro, pubblicata in data 08.11.2024, notificata il 14.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00 , quale contributo per la formazione del docente e alla corresponsione a parte ricorrente della Retribuzione Professionale Docente dell'importo di euro 267,72. quanto al ricorso n. 3403 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 59/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 832/2024 del Tribunale di Vercelli Sezione Lavoro, pubblicata in data 30.01.2025, notificata il 05.02.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente; alla corresponsione a parte ricorrente della Retribuzione Professionale Docente dell'importo di euro 180,42.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parziale inottemperanza a sentenze del giudice del lavoro relative all'accredito della Carta elettronica del docente e al pagamento della Retribuzione Professionale Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Cinque docenti hanno proposto distinti ricorsi per ottenere l'ottemperanza a sentenze passate in giudicato, emesse da diversi Tribunali del lavoro, che avevano condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare, sulla Carta elettronica del docente, l'importo nominale di 2.000 euro quale contributo per la formazione e a corrispondere somme a titolo di Retribuzione Professionale Docente, rispettivamente pari a 1.008,60 euro, 645,75 euro, 176,29 euro, 267,72 euro e 180,42 euro. Prima della camera di consiglio, il Ministero aveva adempiuto soltanto alla parte relativa all'accredito sulla Carta elettronica del docente, mentre non aveva pagato le somme dovute a titolo di Retribuzione Professionale Docente. I ricorrenti hanno quindi chiesto l'esecuzione integrale dei titoli giudiziali. Il TAR ha riunito i ricorsi, aventi identico contenuto decisorio, ai soli fini della trattazione e della redazione del provvedimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., limitatamente all'accredito degli importi sulla Carta elettronica del docente, poiché tale obbligazione era stata adempiuta dall'Amministrazione. Ha invece ordinato al Ministero di dare esecuzione alle sentenze passate in giudicato mediante il pagamento delle somme liquidate a titolo di Retribuzione Professionale Docente, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione. Per l'eventuale inerzia successiva, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere all'integrale esecuzione dei titoli entro sessanta giorni dall'inutile scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, al pagamento di 800 euro di compensi professionali, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla refusione del contributo unificato. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte, in ragione dei potenziali profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza esercitata per ottenere l'esecuzione di sentenze passate in giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente alla parte della decisione già integralmente eseguita dall'Amministrazione.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione esegue solo una parte delle obbligazioni contenute in un titolo giudiziale, il giudizio di ottemperanza deve essere definito separatamente per le diverse prestazioni: va dichiarata la cessazione della materia del contendere per la parte adempiuta e deve essere ordinata l'esecuzione coattiva della parte ancora ineseguita.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a più titoli giudiziali omogenei, i ricorsi possono essere riuniti per esigenze organizzative e di pronta decisione quando presentano identità di motivazione e dispositivo, senza alterare l'autonomia dei singoli giudizi né incidere sulla liquidazione delle spese dovute per ciascun ricorso.
- In caso di persistente inottemperanza dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando il termine per il suo intervento a decorrere dall'inutile scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
- L'adempimento solo parziale e successivo alla proposizione del ricorso per ottemperanza giustifica la condanna dell'Amministrazione alle spese di lite, anche se una parte della domanda è divenuta improcedibile o la materia del contendere è cessata.
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