Cassazione Penale, Sentenza n. 20663/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso mirava a censurare l'ordinanza del Tribunale di Agrigento che, in grado di appello ex art. 310 c.p.p., aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo impeditivo dell'autovettura di proprietà della Piparo. Il Procuratore sosteneva violazione ed errata applicazione degli artt. 321, comma 1, e 125, comma 3, c.p.p., ritenendo che l'auto fosse "mezzo strumentalmente necessario" per l'abbandono di rifiuti (art. 255, comma 1, d.lgs. 152/2006) poiché l'abbandono avveniva a diversi chilometri dal domicilio dell'indagata; chiedeva, quindi, l'annullamento dell'ordinanza per vizio di diritto o, comunque, per errata valutazione del pericolo di reiterazione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente avrebbe formulato censure di merito sulla motivazione del Tribunale (valutazioni fattuali e di prova relative alla sussistenza del rischio concreto e della strumentalità dell'autovettura), mentre il ricorso per cassazione in materia di sequestro preventivo è ammissibile soltanto per violazione di legge o per vizi della motivazione così gravi da renderla incomprensibile o priva dei requisiti minimi. Non essendovi tali vizi di diritto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e resta confermata l'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato la richiesta di sequestro.
Norme richiamate
art. 255, comma 1, d.lgs. 152/2006
Descrive il reato contestato (abbandono di rifiuti). Nel caso la Corte non discute la configurabilità del reato, ma segnala che l'accertamento dell'eventuale strumentalità dell'autovettura e del rischio di reiterazione è questione di fatto rimessa al giudice di merito.
art. 321, comma 1, c.p.p.
Norma regolante il sequestro preventivo. Il ricorrente invocava la sua applicazione per ottenere il sequestro dell'auto. La Corte ha richiamato che l'applicazione di tale norma richiede valutazioni motivazionali sul rapporto di strumentalità e sul pericolo di reiterazione, valutazioni che, se consistono in rilievi di fatto, non sono sindacabili in cassazione se non per vizi di diritto.
art. 125, comma 3, c.p.p.
Riguarda la valutazione della strumentalità funzionale del bene rispetto al reato. Il ricorrente lamentava errata interpretazione di tale criterio; la Corte ha ritenuto che la questione fosse essenzialmente di merito (valutazione della prova e delle circostanze concrete) e non idonea a fondare il ricorso per cassazione.
Giurisprudenza (Sez. U., n. 25932/2008 e altre richiamate)
Richiamata dalla Corte per ricordare il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali così gravi da rendere la motivazione incomprensibile o inesistente; distingue dunque i controlli di diritto da quelli di merito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso principalmente per violazioni di legge o per vizi formali/di motivazione tali da rendere il provvedimento incomprensibile; non è lo strumento per riesaminare valutazioni di fatto.
- La sussistenza del sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) richiede la prova, oltre del fumus commissi delicti, della strumentalità del bene rispetto al reato e del pericolo concreto di reiterazione: questi sono elementi di fatto che devono emergere con chiarezza nella motivazione del giudice di merito.
- Quando si contesta la mancata applicazione del sequestro per presunta strumentalità dell'auto (o altro bene), è importante documentare in sede di merito elementi oggettivi che colleghino il bene all'attività criminosa (es. percorsi, ripetizione di condotte, testimonianze, prove tecniche come GPS o foto), poiché la Cassazione non sostituirà la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- Per rendere ammissibile un ricorso in Cassazione in simili fattispecie conviene puntare su censure di diritto (es. violazione normativa, difetto/mancanza della motivazione, illogicità manifesta) oppure dimostrare vizi così gravi nella motivazione da renderla inesistente o incomprensibile.
- La mera affermazione, senza adeguata valorizzazione probatoria, della disponibilità del veicolo e del comportamento scorretto dell'indagato non è automaticamente sufficiente a fondare il sequestro preventivo; occorrono elementi che provino il nesso funzionale e il rischio concreto di reiterazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20647/2025 del 04/06/2025
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20648/2025 del 04/06/2025
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20649/2025 del 04/06/2025
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20650/2025 del 04/06/2025
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20651/2025 del 04/06/2025
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20652/2025 del 04/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →