Cassazione Penale, Ordinanza n. 08681/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello di Bologna. Il solo motivo dedotto consisteva nella violazione dell'art. 62-bis c.p. per l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in suo favore. La difesa sosteneva, in sostanza, che il giudice di merito avrebbe dovuto valorizzare elementi favorevoli tali da giustificare la concessione del beneficio. Il ricorso non censurava la responsabilità per il reato contestato, ma esclusivamente il diniego delle attenuanti generiche e, quindi, il trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello sul diniego delle attenuanti generiche fosse congrua, logicamente coerente e fondata sulle emergenze processuali, dunque insindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
richiamato come norma incriminatrice in combinazione con il tentativo per il reato contestato
art. 110 c.p.
richiamato per la contestata responsabilità concorsuale nel reato
art. 624 c.p.
indica il reato di furto oggetto della contestazione
art. 62-bis c.p.
disciplina le circostanze attenuanti generiche; il loro mancato riconoscimento, se sorretto da motivazione congrua e priva di vizi logici, non è sindacabile in cassazione
art. 616 c.p.p.
base per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri
richiamata quale precedente secondo cui la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, se immune da vizi logici e coerente con gli atti, è insindacabile in cassazione
Massime di principio
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo quando la motivazione del giudice di merito presenti vizi logici o giuridici; una motivazione congrua e coerente con le risultanze processuali è insindacabile in sede di legittimità.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a contestare il diniego delle attenuanti generiche senza individuare specifici vizi della motivazione, il motivo è inammissibile perché tende a sollecitare una rivalutazione del merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Il controllo di legittimità non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito sulla opportunità di concedere le attenuanti generiche, se il giudice di appello ha già espresso una valutazione motivata e logicamente corretta.
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