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Ordinanza

Ordinanza n. 419/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento: a) dell’ordinanza sindacale n.49/2023 del 22/12/2023, notificata in data 28/12/2023, avente per oggetto: “Ordinanza sindacale di messa in sicurezza copertura immobile sito in via Leonardo da Vinci, 28; b) per quanto occorrer possa: b.1) della comunicazione di avvio del procedimento del 17/10/2023, nonché b.2) della comunicazione/pec del 19/02/2024 di diniego dell’istanza di annullamento in autotutela dell’ordinanza n.49/2023;

Giustizia amministrativa202401962

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale di messa in sicurezza della copertura di un immobile, nonché comunicazione di avvio del procedimento e diniego dell'istanza di annullamento in autotutela

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Due privati hanno impugnato l'ordinanza sindacale n. 49/2023, notificata il 28 dicembre 2023, avente ad oggetto la messa in sicurezza della copertura di un immobile sito in Meda, nonché, per quanto occorrer potesse, la comunicazione di avvio del procedimento e la comunicazione di diniego dell'istanza di annullamento in autotutela. Il TAR ha rilevato che, dal mese di ottobre 2024, non risultavano depositati atti o documenti e ha ritenuto necessario acquisire dalle parti informazioni aggiornate sulla permanenza dell'interesse alla decisione di merito, sugli eventuali fatti o atti sopravvenuti e sulla necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha inoltre richiesto al Comune di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sulla vicenda, indicando eventuali provvedimenti o fatti sopravvenuti idonei a incidere sull'effettivo permanere dell'interesse o sull'esito del giudizio.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito delle censure e ha disposto incombenti istruttori. I ricorrenti devono dichiarare motivatamente, entro il 6 maggio 2026 e mediante il PAT, se permanga l'interesse alla decisione, aggiornare la situazione di fatto e di diritto, comunicare eventuali sopravvenienze e precisare se ritengano necessaria ulteriore istruttoria. Il Comune deve depositare chiarimenti documentati e aggiornati sugli stessi profili, con particolare riguardo agli eventuali atti o fatti sopravvenuti rilevanti. Il giudice ha avvertito che l'inerzia dei ricorrenti sulla dichiarazione di permanenza dell'interesse potrà condurre alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, desunta dal comportamento processuale inequivoco della parte. La Segreteria deve comunicare l'ordinanza alle parti.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti dal giudice.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della possibilità di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti e, in particolare, dall'inerzia rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicate agli incombenti istruttori.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della possibile declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in caso di mancato adempimento alla richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e di aggiornare la situazione controversa, la mancata risposta entro il termine assegnato può essere valutata, unitamente alle circostanze processuali, come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse attuale alla decisione e può condurre alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In presenza di una possibile calendarizzazione della causa a una successiva udienza di merito e di una situazione processuale non aggiornata, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori per acquisire dalle parti informazioni sui fatti e sugli atti sopravvenuti suscettibili di incidere sulla permanenza dell'interesse e sull'esito del giudizio.
  • La richiesta istruttoria rivolta all'amministrazione può comprendere chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e sugli eventuali provvedimenti sopravvenuti rilevanti per la decisione, anche al fine di verificare l'effettiva persistenza dell'interesse alla definizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenza

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