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Sentenza

Sentenza del 30/12/2015 n. 26072 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Gli eredi hanno contestato l'iscrizione ipotecaria effettuata da Equitalia, deducendo l'omessa o irregolare notifica delle cartelle di pagamento, la conseguente prescrizione o decadenza dei crediti e la mancata notifica dell'intimazione ad adempiere prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77. In Cassazione Equitalia ha sostenuto, tra l'altro, che le cartelle erano definitive, che non fosse necessaria una nuova notifica agli eredi e che l'intimazione prevista dall'art. 50, comma 2, non fosse necessaria prima dell'iscrizione ipotecaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso di Equitalia. Ha ritenuto fondati i primi due motivi sotto il profilo processuale, osservando che la CTR aveva esaminato la prescrizione di una cartella ormai definitiva e aveva erroneamente valutato alcuni profili relativi alla notifica agli eredi. Tuttavia, tali rilievi sono rimasti assorbiti perché è stato ritenuto fondato il terzo motivo in senso contrario a Equitalia: prima dell'iscrizione ipotecaria l'amministrazione deve comunicare al contribuente l'intenzione di procedere all'iscrizione e concedere un termine per pagare o presentare osservazioni. L'omissione del contraddittorio preventivo comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria. Nessuna statuizione sulle spese, poiché gli eredi non hanno svolto attività difensiva in Cassazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21

    Richiamato in relazione ai termini e alle condizioni di impugnazione degli atti tributari; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse esaminato questioni relative a una cartella divenuta definitiva perché non impugnata.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2

    Quando l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere entro cinque giorni all'obbligo risultante dal ruolo.

    La disposizione è stata richiamata nel contesto dell'intimazione preventiva. La decisione ha comunque affermato, sulla base del principio delle Sezioni Unite, la necessità di una comunicazione preventiva e del contraddittorio prima dell'iscrizione ipotecaria.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77

    Disciplina l'iscrizione ipotecaria a garanzia dei crediti tributari. Prima dell'iscrizione l'amministrazione deve informare il contribuente e consentirgli di pagare o presentare osservazioni; l'omissione determina la nullità dell'iscrizione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65

    Richiamato in tema di obblighi tributari del contribuente deceduto e di rapporti con gli eredi. La Corte ha ritenuto non necessaria, nel caso esaminato, la rinnovazione delle notifiche delle cartelle già notificate al de cuius e divenute definitive.

  • Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 19667 del 18 settembre 2014

    Prima di iscrivere l'ipoteca l'Amministrazione finanziaria deve comunicare al contribuente che procederà all'iscrizione, concedendogli un termine per presentare osservazioni o effettuare il pagamento; l'omessa attivazione del contraddittorio comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria.

    Il principio tutela il diritto di partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo e impone una comunicazione preventiva distinta dalla successiva iscrizione ipotecaria.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, artt. 41, 47 e 48

    Richiamata come fondamento del diritto del contribuente a essere informato, partecipare al procedimento e difendersi prima dell'adozione di una misura pregiudizievole.

Massime di principio

  • Prima di iscrivere un'ipoteca su beni immobili per debiti tributari, l'agente della riscossione deve normalmente inviare una comunicazione preventiva, concedendo al contribuente un termine per pagare o formulare osservazioni.
  • L'omissione della comunicazione preventiva e del contraddittorio può comportare la nullità dell'iscrizione ipotecaria, anche se il credito sottostante è fondato.
  • La definitività di una cartella non impedisce di contestare autonomamente vizi propri dell'iscrizione ipotecaria, come la mancata comunicazione preventiva.
  • Le cartelle regolarmente notificate al contribuente deceduto e non impugnate possono restare definitive; la successione non implica automaticamente la riapertura dei termini o la necessità di rinnovare ogni notifica.
  • In una controversia analoga è essenziale distinguere tra contestazioni sul merito o sulla prescrizione del credito, vizi della notifica delle cartelle e vizi propri dell'atto cautelare o esecutivo successivo.

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