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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19649/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro l'ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria. I primi due motivi censurano la violazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p., per avere la Corte d'appello rifiutato un'assoluzione nel merito ritenendo necessario un ulteriore approfondimento probatorio, nonostante (secondo la difesa) dagli atti risultasse che gli atti amministrativi erano stati adottati da altri funzionari e non fosse contestato alcun concorso a carico del Fortugno. Il terzo motivo deduce violazione degli artt. 521 e 530 c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello ha respinto la richiesta assolutoria per truffa ipotizzando "possibili collusioni" tra soggetti, cioè aggiungendo fatti nuovi strumentali al rigetto della tesi difensiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili e manifestamente infondati i primi due motivi, confermando che, per effetto dell'abolitio criminis intervenuta durante il giudizio (legge 9 agosto 2024, n. 114), il giudice d'appello ha l'obbligo di dichiarare l'estinzione del reato di abuso d'ufficio senza procedere ad ulteriori indagini o a riformulazioni della qualificazione giuridica del fatto. Ha inoltre respinto il terzo motivo come infondato, osservando che la Corte territoriale non ha alterato elementi essenziali della fattispecie di truffa per la quale era stata disposta l'estinzione per intervenuta prescrizione, né ha aggiunto elementi essenziali non giustificati. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (decisione pronunciata il 14/05/2026).

Norme richiamate

  • legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 1, comma 1, lett. b

    Ha determinato l'abolizione della fattispecie di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) in corso di giudizio; la Corte ha ritenuto che l'abolitio criminis impone l'obbligo di dichiarare l'estinzione del reato senza ulteriori accertamenti.

  • art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio)

    Fattispecie abrogata dalla legge n. 114/2024; la sua abrogazione è causa estintiva che obbliga alla declaratoria di estinzione quando interviene.

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    La Corte ha ricordato che tale norma non può trovare applicazione per giustificare approfondimenti probatori quando è intervenuta un'abolitio criminis che impone immediata declaratoria di estinzione; in presenza di incertezza probatoria non è consentito rinviare la decisione.

  • art. 521 c.p.p.

    Richiamata nella censura sulla possibile pronuncia su "fatto diverso"; la Corte ha precisato che la sentenza d'appello non ha introdotto elementi essenziali difformi tali da configurare un fatto diverso ai sensi dell'art. 521.

  • art. 530 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione ai profili di motivazione e valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto infondato il rilievo che la motivazione d'appello sia stata viziata per aver ipotizzato collusioni non provate.

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    La pronuncia ha confermato che il capo relativo alla truffa era stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione e che la Corte non ha alterato gli elementi essenziali di tale contestazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Se una fattispecie penale viene abolita (abolitio criminis) durante il giudizio, il giudice ha l'obbligo di dichiarare immediatamente l'estinzione del reato senza svolgere ulteriori accertamenti probatori.
  • L'immediato proscioglimento in ragione di un causa estintiva è possibile solo quando l'innocenza o l'irrilevanza penale dell'atto emergono in modo incontrovertibile dagli atti; in caso di dubbio probatorio non è ammesso sollevare accertamenti ex art. 129 c.p.p. per eludere l'effetto dell'abolitio criminis.
  • Non è lecito per il giudice d'appello introdurre o basare la decisione su ipotesi speculative (ad es. "possibili collusioni") come escamotage motivazionale per negare gli effetti di una causa estintiva o per evitare una declaratoria favorevole all'imputato.
  • La qualificazione della fattispecie non può essere modificata dall'organo giudicante in presenza di una causa estintiva che richiede una pronuncia immediata; eventuali vizi logici della sentenza non devono essere usati per aggirare l'obbligo di declaratoria.
  • Quando alcuni capi sono estinti per prescrizione e altri per abrogazione normativa, il giudice deve rispettare gli effetti specifici di ciascuna causa estintiva e motivare chiaramente ogni decisione residua; il soccombente può essere condannato alle spese processuali.

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