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Sentenza

Sentenza n. 2972/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3532 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 10.07.2024.

Giustizia amministrativa202600182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto la carta docente per gli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza n. 3532 del 10 luglio 2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata l’11 luglio 2024. La sentenza aveva accertato il diritto alla carta docente per due annualità, per l’importo di 500 euro ciascuna, condannando l’amministrazione a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equipollente. Il ricorrente ha rappresentato che il titolo era rimasto ineseguito anche dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha chiesto l’integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, il pagamento degli interessi e la condanna al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione in forma specifica o dalla violazione o elusione del giudicato. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il mancato adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’inottemperanza al giudicato, rilevando che la pretesa era documentata e che l’amministrazione non aveva contestato l’inadempimento. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, provvedendo entro 90 giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, con termine di 60 giorni dalla comunicazione effettuata dal ricorrente. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione. È stata accolta la domanda relativa agli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato: il dies a quo è stato individuato nel novantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza, se anteriore, e il dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, o dell’adempimento commissariale. È stata invece respinta la domanda risarcitoria ex art. 112, comma 3, c.p.a., perché il danno da mancata esecuzione in forma specifica non è in re ipsa e non era stato specificamente provato; gli interessi legali costituiscono la conseguenza riconosciuta per il ritardo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e con distrazione a favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il giudice ha dichiarato l’inottemperanza, ordinato l’esecuzione del giudicato e nominato un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti il pagamento di somme.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    Consente, nel giudizio di ottemperanza, la domanda di risarcimento dei danni connessi alla mancata esecuzione in forma specifica, alla violazione o all’elusione del giudicato; il giudice ha escluso il risarcimento per difetto di specifica prova del danno.

  • art. 93 c.p.c.

    Costituisce il fondamento della distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Sono richiamati per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    È richiamato in relazione all’onere del contributo unificato posto a carico dell’amministrazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato è passato in giudicato, è stato notificato e l’amministrazione non ne ha dato esecuzione, il giudice deve dichiarare l’inottemperanza e ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine, potendo nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La mancata contestazione da parte dell’amministrazione dell’inadempimento allegato e documentato dal ricorrente consente di ritenere provata l’inottemperanza al giudicato.
  • La nomina del commissario ad acta non priva l’amministrazione del potere di adempiere spontaneamente: il commissario interviene solo dopo l’inutile decorso del termine assegnato e della successiva comunicazione prevista dalla sentenza.
  • Gli interessi legali sull’obbligazione risultante dal giudicato possono decorrere, nel giudizio di ottemperanza, dal novantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e maturano fino all’adempimento spontaneo o commissariale.
  • Il danno derivante dalla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato non è in re ipsa e deve essere specificamente provato dal ricorrente; in difetto di prova, il pregiudizio da ritardo può essere riconosciuto nei limiti degli interessi legali maturati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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