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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 5831/2021 del 03/03/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti, dipendenti della Camera di Commercio assunti anteriormente al 1 gennaio 1996, chiedevano che nella base di calcolo dell'indennità di anzianità venissero comprese tutte le voci retributive percepite nell'ultimo anno di servizio, in particolare le voci rese pensionabili dalla legge n. 335/1995, art. 2, comma 9. L'azione si fondava sull'interpretazione dell'art. 77 del D.I. 12 luglio 1982 e della dichiarazione congiunta n. 3 allegata al CCNL Regioni e Autonomie Locali 14 settembre 2000, che secondo i ricorrenti avrebbe garantito la computabilità di dette voci nella retribuzione utile per l'indennità di anzianità.

La decisione

La Corte Suprema ha rigettato il ricorso, confermando le decisioni del Tribunale e della Corte d'Appello che avevano escluso l'onnicomprensività della indennità di anzianità per i dipendenti delle Camere di Commercio assunti prima del 1/1/1996. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità che interpreta la dichiarazione congiunta n. 3 del CCNL 2000 come conferma della perdurante vigenza del D.I. 12/7/1982 e perciò esclude che tutte le voci rese pensionabili dalla legge 335/1995 debbano automaticamente entrare nella base di calcolo dell'indennità di anzianità. Il ricorso non ha fornito argomenti nuovi rispetto ai precedenti orientamenti di cassazione. Il Collegio ha, inoltre, respinto il motivo relativo alla compensazione delle spese e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 200 per spese e Euro 8.000 per compensi professionali, oltre oneri.

Norme richiamate

  • Decreto interministeriale 12 luglio 1982

    Stabilisce la base di calcolo dell'indennità di anzianità come l'ultima retribuzione comprensiva di stipendio, tredicesima e altri assegni pensionabili e quiescibili. Tuttavia, per i dipendenti delle Camere di Commercio assunti prima del 1/1/1996, la Corte interpreta che nella base rientrino solo le voci considerate tali dalla contrattazione collettiva vigente e non tutte le voci rese pensionabili da fonti esterne come la legge 335/1995.

  • CCNL Regioni e Autonomie Locali 14 settembre 2000

    art. 49; dichiarazione congiunta n. 3

    La dichiarazione congiunta n. 3 conferma la perdurante vigenza del D.I. 12/7/1982 per i dipendenti delle Camere di Commercio in servizio alla data di riferimento (DPCM 20/12/1999) e, secondo la Corte, non ha inteso ampliare la base di calcolo dell'indennità includendo automaticamente tutte le voci rese pensionabili da norme esterne.

  • Legge n. 335/1995

    Ha reso pensionabili anche alcune voci retributive accessorie. Tuttavia la Corte ha affermato che questa pensionabilità non determina automaticamente la loro inclusione nella base di calcolo dell'indennità di anzianità quando la disciplina contrattuale applicabile (per i dipendenti di cui trattasi) mantiene la regolazione previgente.

  • DPCM 20 dicembre 1999

    Fa riferimento alla data dalla quale è valutata la posizione dei lavoratori ai fini della salvezza delle disposizioni previgenti (passaggio al regime del TFR). La dichiarazione congiunta del CCNL 2000 opera in relazione a questa data.

  • Legge 125/1968

    Individua che il trattamento del personale delle Camere di Commercio è disciplinato da apposito regolamento, individuato nel D.I. 12 luglio 1982; circostanza che giustifica l'applicazione di quella disciplina per gli istituti retributivi e di anzianità.

  • Codice di procedura civile

    La regolamentazione sulla compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile: la mancata pronuncia motivata sulla compensazione non è censurabile in sede di legittimità quando si tratta di esercizio della discrezionalità del giudice di merito.

  • Costituzione

    Indicata dai ricorrenti nella censura ma la Corte non ha ritenuto che l'interpretazione contraria abbia realizzato una violazione dei canoni costituzionali invocati.

  • Codice civile

    art. 2697 comma 2; artt. 1362 e 1367

    I ricorrenti richiamavano principi di onere della prova e criteri di interpretazione negoziale, ma la Corte ha ritenuto che l'interpretazione data alla dichiarazione congiunta e al CCNL fosse conforme ai criteri ermeneutici e alla consolidata giurisprudenza, respingendo la pretesa che l'amministrazione dovesse provare un onere di spesa per rigettare l'interpretazione invocata dai dipendenti.

  • DPR 115/2002

    art. 13 co. 1 quater (introdotto dalla L. 228/2012)

    Prevede l'obbligo, per il ricorrente, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nelle ipotesi previste. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale contribuzione.

Massime di principio

  • Per i dipendenti delle Camere di Commercio assunti anteriormente al 1/1/1996 l'indennità di anzianità è regolata, ove previsto dal CCNL con specifica dichiarazione, dal D.I. 12/7/1982; non tutte le voci rese pensionabili da norme successive (es. legge 335/1995) si computano automaticamente nella base di calcolo dell'indennità.
  • La presenza di una dichiarazione congiunta del CCNL che conferma la vigenza di una disciplina previgente impedisce, salvo espresso mutamento contrattuale, che cambiamenti normativi esterni modifichino automaticamente gli istituti retributivi interni al rapporto di lavoro.
  • In conflitti interpretativi su norme contrattuali e regolamentari è determinante l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità; argomentazioni già esaminate e respinte dalla Cassazione richiedono elementi nuovi per essere riconsiderate.
  • La compensazione delle spese processuali è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la mancata adozione della compensazione non è automaticamente censurabile in sede di legittimità.
  • Nelle vertenze sindacali e retributive occorre verificare la data di assunzione del lavoratore e le salvaguardie contrattuali relative alla vigenza di norme precedenti, poiché esse possono incidere sulla computabilità di voci retributive per il calcolo di indennità.

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