Sentenza del 20/10/2016 n. 62 - Comm. Trib. Prov. Verbania
Accertamento - Avviso Accertamento ante tempus - Particolare e motivata urgenza - 31 dicembre -Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica dell'avviso di accertamento è stata ritenuta legittima nonostante il mancato decorso dei 60 giorni. L'approssimarsi della scadenza del 31 dicembre, termine entro il quale l'Ufficio avrebbe dovuto esercitare il proprio potere accertativo, è stato considerato una circostanza di particolare e motivata urgenza idonea a giustificare la deroga al termine dilatorio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità dell'avviso di accertamento notificato il 1° dicembre, poiché il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza era stato consegnato il 18 novembre e non erano quindi trascorsi 60 giorni dalla conclusione delle operazioni di verifica. La contestazione riguardava l'assenza dei presupposti per derogare al termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Il termine di 60 giorni è posto a tutela del contraddittorio del contribuente, ma può essere derogato quando l'Amministrazione dimostri una particolare e motivata urgenza. Nel caso esaminato, l'imminente scadenza del termine per l'accertamento al 31 dicembre è stata ritenuta sufficiente a integrare tale urgenza.
Massime di principio
- La notifica di un avviso di accertamento prima del decorso dei 60 giorni non è automaticamente illegittima: occorre verificare se l'atto espone e documenta una concreta ragione di particolare e motivata urgenza.
- L'approssimarsi della decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento può costituire una ragione valida per derogare al termine dilatorio, soprattutto quando la notifica avvenga a ridosso del 31 dicembre.
- La mera indicazione astratta della scadenza dei termini non dovrebbe essere sufficiente: l'urgenza deve essere effettiva, concreta e motivata in relazione alla specifica posizione del contribuente.
- In situazioni analoghe è necessario controllare la data di consegna del processo verbale, la data di notifica dell'avviso, la scadenza del termine di accertamento e la motivazione dell'urgenza contenuta nell'atto.
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