Sentenza n. 1894/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2131/2024 pubblicata il 24/9/2024 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, all’esito del giudizio recante R.G. 5013/2024, non impugnata e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva riconosciuto alla docente la Carta elettronica per tre annualità, per l’importo complessivo di 1.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza n. 2131/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, non impugnata e passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a erogare la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per tre annualità già maturate, del valore nominale complessivo di 1.500 euro. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha chiesto l’assegnazione della Carta e l’accredito dell’importo riconosciuto, nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario, ormai passata in giudicato, aveva immediato valore conformativo e ordinatorio nei confronti del Ministero, il quale era tenuto a far conseguire concretamente alla ricorrente il bene della vita riconosciuto dal giudice civile. Accertata la notifica della sentenza in forma esecutiva, il decorso del termine di 120 giorni e l’assenza di esecuzione da parte dell’Amministrazione, il TAR ha ordinato al Ministero di assegnare alla ricorrente la Carta elettronica e di accreditare su di essa l’importo nominale complessivo di 1.500 euro entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il direttore della DGOSV, con facoltà di delega, disponendo che il commissario provveda entro i successivi sessanta giorni dall’insediamento. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza e fino all’adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all’effettivo insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il ricorso esecutivo nei confronti dell’Amministrazione è stato ritenuto proponibile dopo la notifica della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
In caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare una penalità di mora; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che riconosca una prestazione a carico di una pubblica amministrazione ha immediato valore conformativo e ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, la quale deve adottare gli atti necessari a far conseguire concretamente al beneficiario il bene della vita riconosciuto dal giudice civile.
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato sia stato notificato in forma esecutiva, sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e risulti l’inerzia dell’Amministrazione obbligata.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione l’esecuzione puntuale della prestazione riconosciuta dal giudicato, fissando un termine e nominando preventivamente un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inottemperanza.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza sino all’adempimento o, in caso di persistente inerzia, sino all’insediamento del commissario ad acta.
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