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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30876/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce dall'impugnazione di due avvisi di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato sinteticamente, ai sensi dell'art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, il maggior reddito IRPEF di un contribuente per gli anni d'imposta 2006 e 2007, sulla base di dati dell'Anagrafe Tributaria relativi a spese per investimenti patrimoniali. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo sostanzialmente corretto il primo giudice e affermando che la documentazione prodotta dal contribuente non era stata specificamente contestata. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 115 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; con il secondo denuncia violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione agli artt. 2728 e 2697 c.c., censurando l'applicazione del principio di non contestazione e la ripartizione dell'onere probatorio.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso perché la sentenza della CTR contiene una motivazione solo apparente, fondata su un rinvio per relationem alla decisione di primo grado senza autonoma valutazione critica dei motivi di appello e senza esplicitare le ragioni della conferma. Il secondo motivo resta assorbito. La sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, perché riesamini la controversia e motivi adeguatamente sulle censure dell'Agenzia, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600 del 1973

    Disciplina l'accertamento sintetico del reddito e la possibilità per l'Ufficio di rideterminare il reddito complessivo sulla base di spese e investimenti patrimoniali.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato sia come parametro della censura sull'apprezzamento delle prove e sul principio di non contestazione, sia come norma evocata nel motivo di nullità della sentenza.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Impone che la sentenza contenga la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto; la sua violazione si verifica quando la motivazione è solo apparente.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Per il processo tributario prevede un obbligo motivazionale omologo a quello del processo civile ordinario.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    È indicato come parametro costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte richiama il principio del 'minimo costituzionale' del sindacato sulla motivazione, precisando che restano deducibili solo anomalie motivazionali rilevanti come violazioni di legge.

  • art. 12 preleggi

    È richiamato per l'interpretazione della riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. secondo i canoni ermeneutici generali.

  • art. 2728 c.c.

    È evocato nel secondo motivo in relazione alla presunzione e alla distribuzione dell'onere probatorio nell'accertamento sintetico.

  • art. 2697 c.c.

    È evocato nel secondo motivo come norma sul riparto dell'onere della prova, rispetto alle giustificazioni offerte dal contribuente.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il fondamento della decisione e l'iter logico seguito dal giudice.
  • Nel giudizio di appello non è sufficiente un rinvio per relationem alla sentenza di primo grado: il giudice deve esplicitare le ragioni della conferma, confrontandosi con i motivi di gravame e con le difese delle parti.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se i contenuti recepiti sono oggetto di autonoma valutazione critica e la decisione di conferma risulta chiara, univoca ed esaustiva.
  • Nel processo tributario la censura di motivazione apparente integra un vizio di nullità della sentenza, rilevabile quando dal testo non emerga il percorso argomentativo che ha condotto alla decisione.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante, tra cui la motivazione apparente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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