Cassazione Penale, Sentenza n. 35390/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per reati di traffico di stupefacenti (artt. 73-80 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente contestava principalmente l'utilizzabilità delle chat acquisite tramite ordini europei di indagine (o.e.i.) eseguiti in Francia sulle piattaforme criptate ("Sky-Ecc" e simili), sostenendo che tale acquisizione costituiva in realtà intercettazione illecita e che mancava la prova della legittima individuazione degli userid e dell'associazione del PIN 70199V a Miggiano. Denunciava altresì violazione del diritto di difesa per la mancata acquisizione dell'algoritmo di decriptazione, carenze nella documentazione degli atti che giustificavano l'o.e.i. (necessità e proporzionalità ai sensi della Direttiva 2014/41/UE) e la mancata notifica prevista dalla direttiva. Infine, lamentava l'assenza di esigenze cautelari per il tempo trascorso e per il percorso di reinserimento del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato e applicato i principi stabiliti dalle Sezioni Unite (decisioni n. 23756 e n. 23755 del 29/02/2024) affermando la sostanziale legittimità dell'acquisizione tramite o.e.i. quando i dati risultano già nella disponibilità dell'autorità giudiziaria estera, purché il fatto sia di tipo perseguibile internamente e non siano dimostrate concrete violazioni dei diritti fondamentali. La Corte ha ritenuto non necessaria, in assenza di specifici elementi di dubbio, la produzione dell'algoritmo di decriptazione per dichiarare inutilizzabile il dato, e ha valorizzato la documentazione di contesto (intercettazioni, tabulati, geolocalizzazioni, riprese video e riscontri di polizia) che ha consentito di collegare il PIN 70199V al ricorrente. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato la valutazione del Tribunale del riesame: gravità del coinvolgimento in associazione per narcotraffico, tentativo di sottrarsi all'esecuzione della pena e ritrovamento in possesso di armi. Il ricorso è pertanto respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309, artt. 73-80
Norme sostanziali sui reati di traffico di stupefacenti: i fatti contestati rientrano in tali fattispecie e giustificano intercettazioni e misure investigative adeguate alla gravità del reato.
art. 234-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per sostenere che l'acquisizione dei dati esteri sarebbe equiparabile alla diretta acquisizione di documenti informatici conservati all'estero; la Corte ha ritenuto che il caso comunque rientrava in diverso regime (o.e.i./circularità della prova).
art. 191 cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso in relazione alle regole sull'esecuzione di richieste di cooperazione internazionale; la Corte ha ritenuto che i requisiti di verifica (necessità/proporzionalità) erano soddisfatti o non specificamente confutati.
art. 270 cod. proc. pen.
Richiama il principio della circolarità della prova: dati già nella disponibilità di altra autorità possono essere acquisiti senza intervento autorizzatorio del giudice, garantendo comunque controlli di legittimità.
art. 266 cod. proc. pen.
Consente l'intercettazione per reati di particolare gravità; la Corte ha ritenuto applicabile il criterio della equiparabilità per i delitti contestati.
Direttiva 2014/41/UE, art. 6 (e art. 31)
Art. 6 (necessità e proporzionalità) evocato dal ricorrente per contestare l'o.e.i.; la Corte ha richiamato che l'o.e.i. deve rispettare tali condizioni ma ha ritenuto che, alla luce delle Sezioni Unite e dei fatti specifici, non sia stata dimostrata la violazione. Art. 31 (notifica) non determina di per sé inutilizzabilità se la mancata o tardiva comunicazione non è stata dimostrata come rilevante nel caso concreto.
decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108, art. 45
Norma di recepimento/attuazione relativa alla trasmissione degli o.e.i.; gli o.e.i. in questione sono stati trasmessi ai sensi di tale articolo.
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 132
Citato a confronto per la disciplina dell'acquisizione dei dati esterni di traffico e ubicazione; la Corte ha distinto tale regime dall'acquisizione di dati già nella disponibilità di altra autorità.
Sezioni Unite della Cassazione, n. 23756 e n. 23755 del 29/02/2024 (Giorgi e Gjuzi)
Giurisprudenza interpretativa fondamentale: ha stabilito i principi sull'utilizzabilità delle prove acquisite tramite o.e.i. da autorità estere, chiarendo requisiti di ammissibilità, onere di allegazione da parte della difesa e non obbligatorietà della produzione dell'algoritmo di decriptazione salvo specifici dubbi.
Massime di principio
- Le prove raccolte tramite ordini europei di indagine (o.e.i.) possono essere utilizzate in Italia quando i dati sono già nella disponibilità dell'autorità estera e il fatto è perseguibile internamente; la difesa deve allegare elementi concreti per dimostrare violazioni dei diritti fondamentali che ne compromettano l'utilizzabilità.
- La mancata produzione dell'algoritmo di decriptazione non determina automaticamente inutilizzabilità del dato: è necessario che la difesa fornisca elementi specifici che mettano in dubbio l'attendibilità del risultato della decriptazione.
- La notifica prevista dall'art. 31 della Direttiva 2014/41/UE non rende di per sé inutilizzabili le intercettazioni effettuate da altra autorità; l'autorità italiana può tuttavia dichiarare l'inutilizzabilità se, in un "caso interno analogo", tali captazioni non sarebbero consentite.
- Per contestare l'identificazione di un utente di dispositivi/"crytophone" occorre mettere in discussione la catena di acquisizione e presentare alternative probatorie; in assenza di tali elementi, la combinazione di intercettazioni, tabulati, geolocalizzazioni e riscontri può legittimare l'identificazione.
- Le esigenze cautelari sono valutate tramite apprezzamento di merito che considera gravità del reato, collegamento a organizzazioni criminali, comportamenti di elusione dell'esecuzione della pena e ritrovamento in possesso di armi: il tempo trascorso e percorsi di reinserimento non escludono automaticamente la misura cautelare.
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