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Sentenza

Sentenza del 27/01/2017 n. 2103 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva ritenuto valida l'intimazione di pagamento relativa a IRAP e IRPEF 2000. I quattro motivi riguardavano: l'asserita invalidità della notifica della cartella e dell'intimazione, effettuate direttamente tramite raccomandata dall'agente della riscossione; l'insufficienza della produzione della sola relata o dell'avviso di ricevimento per provare il contenuto dell'atto notificato; l'omessa o insufficiente motivazione della CTR su tale prova; e l'omesso esame di ulteriori censure relative agli obblighi di motivazione e indicazione del responsabile del procedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che la cartella esattoriale può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una distinta relata di notifica, poiché tale modalità è alternativa alla notifica eseguita dagli ufficiali della riscossione o dagli altri soggetti abilitati. La notifica si perfeziona con la ricezione risultante dall'avviso di ricevimento. È stata inoltre ritenuta corretta la valutazione della CTR sulla documentazione prodotta, non essendo applicabile l'art. 148 c.p.c. a una modalità notificatoria diversa. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché il contribuente non aveva trascritto le parti dell'atto di appello necessarie a dimostrare l'effettiva riproposizione delle censure. V.S. è stato condannato al pagamento delle spese, liquidate in 3.000 euro, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1

    La notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

    La norma prevede una modalità di notificazione postale diretta, alternativa a quella eseguita dagli ufficiali della riscossione o dagli altri soggetti indicati nella prima parte della disposizione. In tale ipotesi il concessionario può consegnare direttamente il plico all'ufficiale postale e non è necessaria una distinta relata di notifica.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, penultimo comma

    Il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento.

    La distinzione tra relata e avviso di ricevimento conferma che l'avviso postale è sufficiente quando viene scelta la notifica diretta a mezzo posta.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dal D.L. n. 106 del 2005

    Ai fini della tempestività della riscossione assume rilievo la data di notificazione della cartella di pagamento, non la data di esecutività dei ruoli o della loro consegna al concessionario.

  • Art. 148 c.p.c.

    La disciplina della relata prevista da questa disposizione riguarda un procedimento notificatorio diverso da quello della raccomandata diretta con avviso di ricevimento e non impone, in quest'ultimo caso, la produzione di una relata separata.

  • Art. 2967 c.c.

    L'onere probatorio dell'agente della riscossione deve essere valutato secondo la modalità di notifica concretamente utilizzata; per la notifica postale diretta, l'avviso di ricevimento può costituire il documento probatorio rilevante.

  • Art. 24 Cost.

    Il richiamo al diritto di difesa non è stato ritenuto sufficiente a imporre una documentazione ulteriore rispetto a quella richiesta dalla disciplina specifica della notifica postale.

  • Legge n. 241 del 1990, artt. 3 e 5, comma 3

    Le censure relative all'obbligo di motivazione e all'indicazione del responsabile del procedimento non sono state esaminate nel merito perché il motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Il motivo fondato sull'obbligo di motivazione degli atti tributari e sull'indicazione degli elementi presupposti non è stato scrutinato per la mancata trascrizione delle parti dell'appello necessarie a dimostrare l'omesso esame da parte della CTR.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    I motivi di ricorso per violazione di legge e per vizio motivazionale devono essere specificamente argomentati; per denunciare l'omesso esame di questioni già dedotte è necessario indicare e trascrivere gli atti processuali rilevanti.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento può essere validamente notificata dall'agente della riscossione mediante invio diretto di una raccomandata con avviso di ricevimento: non è indispensabile che la consegna all'ufficio postale sia effettuata da un ufficiale della riscossione o da altro soggetto formalmente abilitato alla notifica.
  • Quando la notifica avviene tramite raccomandata diretta, l'avviso di ricevimento svolge la funzione probatoria principale e, di regola, non è necessaria una separata relata di notifica.
  • La contestazione della notifica deve essere concreta e specifica: occorre indicare perché l'avviso di ricevimento non dimostrerebbe la ricezione, la riferibilità al destinatario o la corrispondenza dell'atto notificato.
  • Nel giudizio di cassazione, chi denuncia l'omesso esame di motivi o documenti deve indicare con precisione dove tali questioni siano state dedotte nei precedenti gradi e trascrivere le parti rilevanti degli atti; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
  • Per valutare la tempestività della riscossione occorre normalmente fare riferimento alla data di notifica della cartella, secondo la disciplina applicabile, e non soltanto alla data di formazione o consegna del ruolo.
  • La decisione riguarda la validità della notifica e la specificità del ricorso; non implica che ogni raccomandata sia automaticamente valida, poiché devono comunque risultare la ricezione, l'identificazione del destinatario e la riferibilità dell'atto notificato.

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