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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48571/2023 del 06/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto che ha confermato la misura di prevenzione e la confisca patrimoniale. Maugeri deduce cinque motivi: errata qualificazione soggettiva come appartenente a sodalizio mafioso, mancata considerazione della presunta perdita di attualità della pericolosità (per effetto di ridimensionamento del ruolo, riconoscimento di attenuanti generiche nel patteggiamento, concessione di liberazione anticipata), difetto di motivazione e ultras petizione sulla durata della misura. Sapienza contesta la riferibilità patrimoniale degli acquisti a Maugeri, lamenta l'uso di una presunzione di fittizietà delle intestazioni, la mancata considerazione di prove testimoniali e documentali che avrebbero dimostrato apporto economico del padre (Sapienza Giuseppe) e la illegittima esclusione di redditi sottratti alla imposizione fiscale come elemento di prova.

La decisione

La Corte di legittimità dichiara inammissibili entrambi i ricorsi perché proposti per motivi non consentiti o manifestamente infondati. Sul profilo sostanziale, conferma che l'inquadramento di Maugeri come soggetto pericoloso per appartenenza mafiosa è adeguatamente motivato sulla base delle tre decisioni penali pregresse e della valutazione di attualità della pericolosità (anche in assenza di dissociazione e senza decorso di tempo apprezzabile tra rilascio e decisione di primo grado). Riguardo agli aspetti patrimoniali, la Corte ritiene congrua la valutazione di sproporzione estesa al nucleo familiare e la riferibilità degli investimenti a Maugeri per contiguità familiare e carenza di prova di autonomia finanziaria di Sapienza. Viene inoltre affermato che l'asserita evasione fiscale non è stata documentata in modo da riequilibrare la sproporzione. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a versare ciascuno euro tremila alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.159 del 2011, art. 4, comma 1, lett. a)

    La pericolosità qualificata per appartenenza a sodalizio mafioso è stata ritenuta sussistente sulla base di pregresse sentenze di condanna; la Corte ha valutato l'attualità della pericolosità al momento della decisione di primo grado secondo i parametri giurisprudenziali (es. Gattuso).

  • codice penale, art. 416-bis

    Le condanne per il reato associativo di stampo mafioso costituiscono elemento probatorio centrale per l'accertamento della pericolosità sociale in sede di prevenzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Fornisce la base per la sanzione pecuniaria da irrogare ai ricorrenti in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha determinato la misura in euro tremila ciascuno.

  • Sezioni Unite, decisione 'Gattuso' (giurisprudenza)

    Richiamata come parametro interpretativo per valutare l'attualità della pericolosità: non c'è automatismo ma criteri per apprezzare se la lunga militanza e la mancata dissociazione giustificano la misura di prevenzione.

  • Sez. U. 2014, 'Lavarazzo' (giurisprudenza)

    Affermata la nozione che il reato associativo di stampo mafioso può essere produttivo di redditi illeciti; richiamata per sostenere la plausibilità della sproporzione patrimoniale rispetto a redditi leciti.

  • Giurisprudenza menzionata (Sez. I n. 3057 del 01.10.1990 e altre)

    Richiamata per il principio che la durata della misura di prevenzione non è vincolata alla prospettazione dell'organo dell'accusa; inoltre per chiarire limiti della sindacabilità in cassazione delle valutazioni di fatto.

Massime di principio

  • In sede di cassazione per le misure di prevenzione sono inammissibili i ricorsi che si limitano a sindacare la valutazione dei fatti e la motivazione non apparente: occorre dedurre specifiche violazioni di legge o mancanza manifesta di motivazione.
  • Pregresse condanne per 416-bis e una lunga militanza mafiosa, se non accompagnate da un'esplicita e comprovata dissociazione, possono giustificare l'applicazione di misure di prevenzione per pericolosità attuale, valutata al momento della decisione di primo grado.
  • Il riconoscimento di attenuanti nel patteggiamento o la concessione di benefici penitenziari non eliminano automaticamente la valutazione di pericolosità in sede prevenzionale; giudici di merito mantengono discrezionalità valutativa.
  • Sulle attribuzioni patrimoniali, la mancanza di prova di autonomia finanziaria del familiare intestatario e la contiguità familiare possono legittimare la valutazione di sproporzione e la riferibilità degli acquisti al soggetto pericoloso.
  • Non è ammesso, in cassazione, un riesame libero della prova: chi impugna dev'essere in grado di indicare vizi di diritto o l'irrilevanza della motivazione piuttosto che sollevare solo questioni di fatto.
  • L'allegazione di redditi non dichiarati non può di per sé essere usata per riequilibrare una sproporzione a meno che non venga documentalmente provata in modo specifico.

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