Cassazione Penale, Sentenza n. 48571/2023 del 06/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto che ha confermato la misura di prevenzione e la confisca patrimoniale. Maugeri deduce cinque motivi: errata qualificazione soggettiva come appartenente a sodalizio mafioso, mancata considerazione della presunta perdita di attualità della pericolosità (per effetto di ridimensionamento del ruolo, riconoscimento di attenuanti generiche nel patteggiamento, concessione di liberazione anticipata), difetto di motivazione e ultras petizione sulla durata della misura. Sapienza contesta la riferibilità patrimoniale degli acquisti a Maugeri, lamenta l'uso di una presunzione di fittizietà delle intestazioni, la mancata considerazione di prove testimoniali e documentali che avrebbero dimostrato apporto economico del padre (Sapienza Giuseppe) e la illegittima esclusione di redditi sottratti alla imposizione fiscale come elemento di prova.
La decisione
La Corte di legittimità dichiara inammissibili entrambi i ricorsi perché proposti per motivi non consentiti o manifestamente infondati. Sul profilo sostanziale, conferma che l'inquadramento di Maugeri come soggetto pericoloso per appartenenza mafiosa è adeguatamente motivato sulla base delle tre decisioni penali pregresse e della valutazione di attualità della pericolosità (anche in assenza di dissociazione e senza decorso di tempo apprezzabile tra rilascio e decisione di primo grado). Riguardo agli aspetti patrimoniali, la Corte ritiene congrua la valutazione di sproporzione estesa al nucleo familiare e la riferibilità degli investimenti a Maugeri per contiguità familiare e carenza di prova di autonomia finanziaria di Sapienza. Viene inoltre affermato che l'asserita evasione fiscale non è stata documentata in modo da riequilibrare la sproporzione. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a versare ciascuno euro tremila alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n.159 del 2011, art. 4, comma 1, lett. a)
La pericolosità qualificata per appartenenza a sodalizio mafioso è stata ritenuta sussistente sulla base di pregresse sentenze di condanna; la Corte ha valutato l'attualità della pericolosità al momento della decisione di primo grado secondo i parametri giurisprudenziali (es. Gattuso).
codice penale, art. 416-bis
Le condanne per il reato associativo di stampo mafioso costituiscono elemento probatorio centrale per l'accertamento della pericolosità sociale in sede di prevenzione.
art. 616 cod. proc. pen.
Fornisce la base per la sanzione pecuniaria da irrogare ai ricorrenti in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha determinato la misura in euro tremila ciascuno.
Sezioni Unite, decisione 'Gattuso' (giurisprudenza)
Richiamata come parametro interpretativo per valutare l'attualità della pericolosità: non c'è automatismo ma criteri per apprezzare se la lunga militanza e la mancata dissociazione giustificano la misura di prevenzione.
Sez. U. 2014, 'Lavarazzo' (giurisprudenza)
Affermata la nozione che il reato associativo di stampo mafioso può essere produttivo di redditi illeciti; richiamata per sostenere la plausibilità della sproporzione patrimoniale rispetto a redditi leciti.
Giurisprudenza menzionata (Sez. I n. 3057 del 01.10.1990 e altre)
Richiamata per il principio che la durata della misura di prevenzione non è vincolata alla prospettazione dell'organo dell'accusa; inoltre per chiarire limiti della sindacabilità in cassazione delle valutazioni di fatto.
Massime di principio
- In sede di cassazione per le misure di prevenzione sono inammissibili i ricorsi che si limitano a sindacare la valutazione dei fatti e la motivazione non apparente: occorre dedurre specifiche violazioni di legge o mancanza manifesta di motivazione.
- Pregresse condanne per 416-bis e una lunga militanza mafiosa, se non accompagnate da un'esplicita e comprovata dissociazione, possono giustificare l'applicazione di misure di prevenzione per pericolosità attuale, valutata al momento della decisione di primo grado.
- Il riconoscimento di attenuanti nel patteggiamento o la concessione di benefici penitenziari non eliminano automaticamente la valutazione di pericolosità in sede prevenzionale; giudici di merito mantengono discrezionalità valutativa.
- Sulle attribuzioni patrimoniali, la mancanza di prova di autonomia finanziaria del familiare intestatario e la contiguità familiare possono legittimare la valutazione di sproporzione e la riferibilità degli acquisti al soggetto pericoloso.
- Non è ammesso, in cassazione, un riesame libero della prova: chi impugna dev'essere in grado di indicare vizi di diritto o l'irrilevanza della motivazione piuttosto che sollevare solo questioni di fatto.
- L'allegazione di redditi non dichiarati non può di per sé essere usata per riequilibrare una sproporzione a meno che non venga documentalmente provata in modo specifico.
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