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Sentenza

Sentenza n. 273/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500986

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2018/2019

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero a riconoscere il beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici richiesti, nei limiti della prescrizione quinquennale, nella specie per l'importo di euro 500,00 relativo all'anno scolastico 2018/2019. Il Ministero si è costituito e ha dichiarato che la procedura di accreditamento della somma era in corso, senza tuttavia dimostrare l'avvenuta integrale esecuzione. La ricorrente ha dedotto la perdurante inottemperanza al giudicato. Il TAR ha verificato che la sentenza civile era passata in giudicato, che era stata notificata al Ministero il 5 marzo 2024 e che il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 12 agosto 2025, quindi dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il giudice ha inoltre rilevato che, dopo la riforma dell'art. 475 c.p.c. operata dal d.lgs. n. 149/2022, per iniziare l'esecuzione non è più necessaria l'apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente la copia conforme della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'ottemperanza: esistenza di un giudicato favorevole, notificazione del titolo esecutivo, decorso del termine dilatorio di 120 giorni e mancata esecuzione integrale da parte del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza civile entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante l'emissione della carta elettronica del docente o di altro beneficio equipollente in favore della ricorrente. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice e non quale organo amministrativo, dovrà intervenire su richiesta della ricorrente, dopo l'inutile decorso del termine assegnato al Ministero, e completare l'attuazione del giudicato entro 90 giorni, adottando tutti gli atti necessari, compreso l'ordine alla struttura tecnica competente di consentire la registrazione della ricorrente sul sito della carta del docente e l'attivazione del beneficio anche in assenza della qualifica di docente di ruolo. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 600,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato, comprese quelle emesse dal giudice ordinario, quando ricorrono i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione individua tra i titoli suscettibili di ottemperanza le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la pronuncia del giudice amministrativo in sede di ottemperanza e per l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima dell'attivazione dell'esecuzione nei confronti dell'amministrazione statale.

  • art. 475 c.p.c.

    A seguito della riforma del processo civile richiamata dal giudice, per iniziare l'esecuzione forzata non è più necessaria la formula esecutiva, essendo sufficiente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all'originale.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la pronuncia contenga un obbligo a carico di un'amministrazione pubblica.
  • Nei confronti delle amministrazioni statali, il ricorso per ottemperanza relativo a un obbligo di pagamento o a un beneficio avente contenuto patrimoniale può essere proposto solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • La dichiarazione dell'amministrazione secondo cui la procedura di esecuzione è ancora in corso non dimostra l'adempimento del giudicato, ma conferma la perdurante inottemperanza finché il comando giudiziale non sia integralmente attuato.
  • In sede di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta opera quale organo ausiliario del giudice e, in sostituzione dell'amministrazione inadempiente, deve adottare tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato, anche esercitando poteri amministrativi non esercitati dall'amministrazione.
  • Il commissario ad acta deve conformarsi al contenuto effettivo del giudicato e può adottare anche atti tecnici e organizzativi necessari a rendere concretamente fruibile il beneficio riconosciuto dalla pronuncia, senza essere vincolato alla qualità o alla funzione amministrativa dell'organo sostituito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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