Sentenza n. 4905/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 2882/2024, pubblicata il 31.5.2024, del Tribunale di Napoli Nord - Sez. Lavoro, notificata il 6.6.2024 in copia conforme ai sensi di legge, avente ad oggetto il riconoscimento della c.d. carta docente, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva riconosciuto il diritto all'accredito della carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero, che aveva condannato l'Amministrazione ad accreditare sulla carta elettronica del docente l'importo di 500 euro per ciascuna delle annualità riconosciute. Deduceva la persistente inerzia ministeriale nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha chiesto anche, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario, ormai passata in giudicato, possiede immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione e impone di far conseguire concretamente alla ricorrente il bene della vita riconosciuto dal giudice civile. Poiché la sentenza era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione, era decorso il termine di cui all'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e non risultava intervenuta l'esecuzione, il Ministero è stato ordinato a dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte se anteriore, mediante assegnazione della carta elettronica del docente e attribuzione di un buono elettronico di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre agli interessi dalla maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora, quantificata negli interessi legali sull'importo complessivo dovuto, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza fino all'adempimento spontaneo o commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il testo richiama l'art. 114 c.p.a. e, in particolare, il comma 4, lett. e).
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e imporre una penalità di mora per l'ulteriore inadempimento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
ulteriore somma di danaro
La penalità di mora è stata determinata nella misura degli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso del termine dilatorio, unitamente al passaggio in giudicato e alla notificazione della sentenza, consente di azionare l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione inadempiente.
art. 112 c.p.a.
La pronuncia applica il giudizio di ottemperanza per dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando contiene un obbligo a carico della pubblica amministrazione, ha immediato valore conformativo-ordinatorio e può essere eseguita mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'obbligo dell'amministrazione non si esaurisce nell'adozione di atti meramente formali, ma comprende l'effettiva attribuzione al privato dell'utilità o del bene della vita riconosciuto dal giudicato.
- L'ottemperanza può essere ordinata quando il giudicato sia stato notificato all'amministrazione, sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione e risulti l'inerzia dell'amministrazione debitrice.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a insediarsi su istanza della parte dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione, senza che la nomina commissariale privi l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere commisurata agli interessi legali sull'importo dovuto e decorrere dalla scadenza del termine assegnato nella sentenza di ottemperanza fino all'adempimento spontaneo o all'esecuzione compiuta dal commissario ad acta.
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