Cassazione Penale, Ordinanza n. 37495/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado per ricettazione di un assegno bancario, con riconoscimento della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Nel ricorso per cassazione la difesa deduceva, anzitutto, violazione di legge per non avere la Corte territoriale dichiarato estinto per prescrizione il reato, sostenendo che la recidiva reiterata non potesse essere considerata né per la pena base né per il calcolo del termine massimo di prescrizione in presenza di atti interruttivi. In secondo luogo lamentava violazione del diritto di difesa e della disciplina sulla partecipazione al giudizio di appello, deducendo che, dopo la nomina via PEC di un nuovo difensore di fiducia, la richiesta di trattazione orale era stata inviata al precedente difensore. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e il secondo generico e non autosufficiente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che la recidiva reiterata, quale circostanza a effetto speciale, incide sia sul termine prescrizionale minimo ex art. 157 c.p., sia sul termine massimo ex art. 161 c.p. in presenza di atti interruttivi, senza violare il ne bis in idem sostanziale né l'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU. Quanto al secondo motivo, ha rilevato la genericità della censura e il difetto di autosufficienza, poiché la difesa si era limitata a richiamare atti non prodotti; inoltre non risultava agli atti una valida nomina dell'avv. Domenico Russo per il giudizio di appello, ma solo un atto contenente conclusioni trasmesso telematicamente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
norma incriminatrice della ricettazione, reato per cui è stata confermata la responsabilità penale
art. 99 c.p.
richiamato in relazione alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale contestata e riconosciuta
art. 157 c.p.
la recidiva reiterata incide sul termine prescrizionale minimo del reato
art. 161 c.p.
in presenza di atti interruttivi, la recidiva reiterata incide sul termine massimo di prescrizione
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
invocato per dedurre violazione di legge nei due motivi di ricorso
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
richiamato per lamentare una nullità/violazione del diritto di difesa in appello
art. 24 Cost.
richiamato a tutela del diritto di difesa
art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU
richiamato dalla difesa, ma la Corte esclude che il tema della prescrizione vi rientri
art. 616 c.p.p.
base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, può incidere sia sul termine minimo di prescrizione sia sul termine massimo quando intervengano atti interruttivi, secondo la disciplina codicistica applicabile.
- La disciplina della prescrizione del reato non integra, di per sé, una violazione del ne bis in idem sostanziale né dell'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU.
- In cassazione la censura che richiama atti processuali deve essere autosufficiente: se la parte si limita a evocare documenti non prodotti, il motivo è inammissibile o comunque genericamente formulato.
- La validità delle doglianze relative alla partecipazione al giudizio e alla nomina del difensore richiede la verifica concreta degli atti presenti nel fascicolo; se la nomina non risulta acquisita, la doglianza non può essere accolta.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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