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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07591/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, riconosciute le attenuanti generiche, aveva ridotto la pena per il porto di un coltello in relazione al reato di porto abusivo di arma. Con il primo motivo ha dedotto la prescrizione del reato, sostenendo che la Corte territoriale non l'avesse rilevata. Con il secondo motivo ha censurato la mancata valorizzazione, ai fini dell'esclusione della responsabilità, della circostanza che egli fosse senza fissa dimora e avesse bisogno di tutelarsi portando con sé il coltello. Con il terzo motivo ha invocato la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo l'esiguità dell'offesa derivante dalla condotta contestata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso anzitutto la prescrizione del reato, rilevando che, per un fatto commesso l'8 giugno 2019, al termine massimo ordinario di prescrizione di cinque anni va aggiunto il periodo compreso tra la scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado e la sentenza di secondo grado, secondo l'art. 157, comma 8, c.p. come modificato dalla L. 103/2017. Ha poi ritenuto aspecifici i motivi inerenti alla giustificazione del porto del coltello e alla particolare tenuità del fatto, perché formulati senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e sostanzialmente riproduttivi delle doglianze già esaminate e disattese in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 L. 110/1975

    Disposizione incriminatrice posta a fondamento della condanna per porto abusivo di arma o oggetto atto ad offendere.

  • art. 157 c.p.

    Ai fini del calcolo della prescrizione va aggiunto al termine ordinario il periodo intercorrente tra la scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado e la sentenza di appello, nel regime temporale indicato dalla legge richiamata dalla Corte.

  • L. 103/2017

    Richiamata come riforma applicabile al computo del termine di prescrizione nel periodo di vigenza indicato in sentenza.

  • art. 530 c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente, ma ritenuta inconferente nel contesto delle doglianze formulate.

  • art. 131-bis c.p.

    Norma invocata per la particolare tenuità del fatto; la censura è stata dichiarata aspecifica perché non si confrontava con la motivazione di merito.

  • art. 606 c.p.p.

    La Corte richiama il requisito di specificità del motivo di ricorso per cassazione, che deve confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile per aspecificità quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure già disattese in appello.
  • La deduzione della prescrizione deve essere verificata computando correttamente il termine ordinario e le eventuali sospensioni o sospensioni equivalenti previste dalla disciplina applicabile al periodo considerato.
  • La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. non può essere formulata in modo meramente assertivo, ma deve confrontarsi con le ragioni con cui il giudice di merito ha escluso la particolare tenuità del fatto.
  • La riproposizione pedissequa delle doglianze già esaminate dal giudice di merito, senza critica argomentata della decisione, integra genericità del motivo e comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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