Sentenza n. 2723/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto del ricorso gerarchico e atti della selezione per titoli, nella parte in cui il candidato non è stato assegnatario degli incarichi di insegnamento laboratoriale TIC
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto del ricorso gerarchico del 10 marzo 2026 e gli atti della selezione bandita dall’Università di Catania con D.R. 4522/2025 per incarichi di insegnamento laboratoriale sulle Tecnologie dell’Istruzione e della Comunicazione nei percorsi di specializzazione per il sostegno, chiedendo anche il risarcimento per equivalente. Ha dedotto: (1) violazione del bando e delle regole sulle selezioni pubbliche e sulla predeterminazione dei criteri, perché la customer satisfaction sarebbe stata utilizzata come criterio di valutazione o esclusione senza previsione nella lex specialis; (2)-(3) difetto, genericità e irragionevolezza della motivazione, che si limitava a riferire l’emersione di valutazioni negative dalle customer satisfaction; (4) violazione del contraddittorio, imparzialità, meritocrazia e buon andamento, disparità di trattamento e sviamento, sostenendo di avere qualificazione superiore rispetto ai candidati selezionati; (5) mancata esclusione di candidati che avrebbero presentato curricula in formati non conformi o privi di sottoscrizione; (6) violazione del diritto di accesso difensivo e contegno ostruzionistico dell’Ateneo, che avrebbe fornito documentazione incompleta; (7) inattendibilità tecnica delle customer satisfaction somministrate tramite Google Form, per asserita vulnerabilità e manipolabilità del sistema e impossibilità di verificare provenienza, numero e identità dei compilatori. In via preliminare il Collegio ha rilevato che gli incarichi erano già conclusi alla data del ricorso e ha contestato la tardività del ricorso gerarchico: il candidato aveva acquisito gli atti utili con accesso dell’8 gennaio 2026, ma aveva presentato il ricorso gerarchico il 9 febbraio, oltre il termine di trenta giorni.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile quanto alle domande di annullamento per originaria carenza di interesse, poiché le attività didattiche relative agli incarichi erano già concluse alla data di proposizione del ricorso; il Collegio ha rilevato anche la sopravvenuta carenza di interesse. È stato inoltre dichiarato inammissibile per tardività: il termine di trenta giorni per il ricorso gerarchico decorreva dall’8 gennaio 2026, quando l’accesso documentale aveva consentito di conoscere gli elementi utili a percepire sia la lesione sia i vizi, e scadeva sabato 7 febbraio. La proroga al lunedì successivo prevista per determinati atti processuali non si applica al ricorso gerarchico, che non ha natura giurisdizionale; la decisione di rigetto del ricorso gerarchico è meramente confermativa e non autonoma, sicché il giudizio ha ad oggetto il provvedimento originario. In ogni caso, il Collegio ha ritenuto infondati tutti i motivi: la customer satisfaction poteva essere ricondotta al criterio di bando del prestigio e del credito professionale del candidato; i parametri valutativi possono mantenere flessibilità, entro i limiti della manifesta irragionevolezza, illogicità, abnormità, non intellegibilità, difetto di trasparenza, travisamento o errore procedurale. La motivazione sintetica della commissione era sufficiente perché rendeva comprensibili le ragioni dell’esclusione e consentiva la tutela giurisdizionale. Il contraddittorio endoprocedimentale non è normativamente previsto per la procedura concorsuale; la dedotta superiorità dei titoli e la disparità di trattamento non erano dimostrate e non consentivano al giudice di sostituire la propria valutazione a quella tecnico-discrezionale della commissione, in assenza di macroscopici vizi. Le contestazioni sui curricula dei selezionati erano prive di supporto probatorio. Le doglianze sull’accesso, anche se riferite a ostensioni parziali, non determinavano di per sé vizi degli atti della selezione e avrebbero richiesto l’attivazione degli specifici rimedi di legge, che non erano stati esperiti. Le censure sull’attendibilità dei questionari erano congetturali e non indicavano anomalie concrete capaci di incidere sugli esiti. La domanda risarcitoria è stata respinta in ragione dell’inammissibilità e, comunque, dell’infondatezza del ricorso. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, d.P.R. 1199/1971
Il ricorso gerarchico, nondimeno, è stato proposto dal deducente in data 9 febbraio 2026 (spedito mezzo PEC alle ore 02:34), dunque tardivamente (il ricorso gerarchico deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza: art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199), con conseguente inammissibilità del ricorso giurisdizionale introduttivo del presente giudizio.
Il ricorso gerarchico è soggetto al termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla piena conoscenza degli elementi che consentano di percepire la lesione e i vizi dell’atto.
art. 155, commi 5 e 6, c.p.c.
Quindi la previsione di cui all’art. 155, comma 5, cod. proc. civ., ha carattere eccezionale e nel solo contesto dell’attività giurisdizionale il termine finale che cada il sabato è prorogato al giorno successivo non festivo. Di contro, nulla è previsto per il ricorso gerarchico che, all’evidenza non partecipa di tale natura giurisdizionale; peraltro, milita per una diversa disciplina giuridica del ricorso amministrativo anche il fatto che per i ricorsi gerarchici non trovano applicazione le disposizioni sulla sospensione dei termini feriali previsti per i soli procedimenti giudiziari.
La proroga al primo giorno non festivo della scadenza cadente di sabato riguarda gli atti processuali indicati dalla norma e non si estende ai ricorsi gerarchici, che sono rimedi amministrativi e non attività giurisdizionale.
art. 4 D.R. 4522/2025
Più precisamente, si tratta di un criterio di valutazione del “credito” di cui il candidato “gode nell’ambiente professionale”.
Il criterio del prestigio e del credito professionale previsto dal bando può comprendere l’impiego delle valutazioni di customer satisfaction come elemento utile a valutare il credito del candidato nell’ambiente professionale.
art. 3 l. 241/1990
Invero, sia pure in termini sintetici, la commissione ha espresso le ragioni sottese alla determinazione contestata e la motivazione articolata risponde alla concezione sostanziale/funzionale dell’obbligo motivazionale de quo, da intendersi rispettato quando “il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest’ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione”, come avvenuto nel caso in esame;
L’obbligo di motivazione è rispettato quando, anche con formulazione sintetica, il destinatario può comprendere le ragioni della decisione e accedere utilmente alla tutela giurisdizionale.
art. 30 c.p.a.
L’inammissibilità del ricorso giurisdizionale (per le ragioni sopra dette) e, comunque, la sua infondatezza giustificano il rigetto della proposta domanda risarcitoria.
La domanda risarcitoria è respinta quando il ricorso è inammissibile e, in ogni caso, infondato.
Massime di principio
- Il termine di trenta giorni per proporre ricorso gerarchico decorre dalla piena conoscenza degli elementi che permettono all’interessato di percepire non solo la lesione della propria sfera giuridica, ma anche i vizi dell’atto e di esercitare concretamente il diritto di difesa.
- La proroga della scadenza cadente di sabato prevista per determinati atti processuali non si applica al ricorso gerarchico, che ha natura amministrativa e non giurisdizionale; in assenza di un’espressa previsione, il termine scade il sabato.
- La decisione di rigetto del ricorso gerarchico ha effetto meramente confermativo dell’atto originario e non è autonomamente lesiva: il giudizio giurisdizionale ha per oggetto l’atto originario già impugnato in sede amministrativa.
- In una selezione per titoli, il criterio del prestigio o credito professionale previsto dal bando può consentire di valorizzare le valutazioni di customer satisfaction come elemento valutativo, purché l’esercizio della discrezionalità rispetti i limiti della manifesta irragionevolezza, illogicità, abnormità, non intellegibilità, difetto di trasparenza, travisamento o errore procedurale.
- La motivazione di una valutazione selettiva può essere sintetica se rende comprensibili le ragioni della decisione e consente al destinatario di accedere utilmente alla tutela giurisdizionale.
- Le contestazioni sull’incompletezza dell’accesso documentale non determinano automaticamente l’illegittimità degli atti della procedura: l’interessato deve attivare gli specifici rimedi previsti per ottenere l’esibizione, mentre censure basate su anomalie ipotetiche non provano l’inaffidabilità dei dati valutativi.
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