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Ordinanza

Ordinanza n. 394/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della delibera c.c. n.38 del 28 ottobre 2024, di trasformazione di Civeta srl, in house, da srl ad azienda speciale consortile, con approvazione del nuovo statuto.

Giustizia amministrativa202500594

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera consiliare n. 38 del 28 ottobre 2024, recante la trasformazione di Civeta s.r.l. da società in house ad azienda speciale consortile e l'approvazione del nuovo statuto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'AGCM ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, la delibera consiliare con cui è stata disposta la trasformazione di Civeta s.r.l., società in house, in azienda speciale consortile. Nel corso del giudizio l'Azienda Speciale Consortile Ci.Ve.Ta. ha dedotto che, nelle more, i Comuni consorziati hanno affidato a soggetti terzi il servizio integrato di gestione urbana, comprensivo dello smaltimento dei rifiuti, e che il Comune di Scerni lo ha affidato alla società in house Ecolan S.p.A.; sulla base di tale sopravvenienza ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere. L'AGCM si è opposta, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire la documentazione comprovante l'affidamento del servizio e una relazione dell'AGCM di controdeduzione alle circostanze rappresentate dall'Azienda, per verificare se sussistano i presupposti per una pronuncia di cessata materia del contendere.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio né ha dichiarato la cessata materia del contendere. Ha disposto un'istruttoria ai sensi dell'art. 65 c.p.a., ordinando al Comune di Scerni e all'Azienda Speciale Consortile Ci.Ve.Ta. di depositare la documentazione idonea a dimostrare l'affidamento del servizio integrato di gestione urbana alla società in house Ecolan S.p.A., e all'AGCM di depositare una relazione di controdeduzione rispetto alla memoria dell'Azienda. Gli adempimenti devono essere eseguiti, per quanto di competenza, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione di parte. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 9 aprile 2027. Ogni ulteriore determinazione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre gli incombenti istruttori necessari per acquisire gli elementi utili alla decisione; nel caso concreto è stato utilizzato per verificare la documentazione relativa al sopravvenuto affidamento del servizio e valutare l'eventuale cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeGestione dei rifiuti urbaniAntitrust e concorrenza (AGCM)
RamiProcesso amministrativoServizi pubbliciAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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