Ordinanza n. 394/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della delibera c.c. n.38 del 28 ottobre 2024, di trasformazione di Civeta srl, in house, da srl ad azienda speciale consortile, con approvazione del nuovo statuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera consiliare n. 38 del 28 ottobre 2024, recante la trasformazione di Civeta s.r.l. da società in house ad azienda speciale consortile e l'approvazione del nuovo statuto
Esito
La controversia
L'AGCM ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, la delibera consiliare con cui è stata disposta la trasformazione di Civeta s.r.l., società in house, in azienda speciale consortile. Nel corso del giudizio l'Azienda Speciale Consortile Ci.Ve.Ta. ha dedotto che, nelle more, i Comuni consorziati hanno affidato a soggetti terzi il servizio integrato di gestione urbana, comprensivo dello smaltimento dei rifiuti, e che il Comune di Scerni lo ha affidato alla società in house Ecolan S.p.A.; sulla base di tale sopravvenienza ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere. L'AGCM si è opposta, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire la documentazione comprovante l'affidamento del servizio e una relazione dell'AGCM di controdeduzione alle circostanze rappresentate dall'Azienda, per verificare se sussistano i presupposti per una pronuncia di cessata materia del contendere.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio né ha dichiarato la cessata materia del contendere. Ha disposto un'istruttoria ai sensi dell'art. 65 c.p.a., ordinando al Comune di Scerni e all'Azienda Speciale Consortile Ci.Ve.Ta. di depositare la documentazione idonea a dimostrare l'affidamento del servizio integrato di gestione urbana alla società in house Ecolan S.p.A., e all'AGCM di depositare una relazione di controdeduzione rispetto alla memoria dell'Azienda. Gli adempimenti devono essere eseguiti, per quanto di competenza, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione di parte. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 9 aprile 2027. Ogni ulteriore determinazione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre gli incombenti istruttori necessari per acquisire gli elementi utili alla decisione; nel caso concreto è stato utilizzato per verificare la documentazione relativa al sopravvenuto affidamento del servizio e valutare l'eventuale cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 5 ago 2026Ordinanza n. 4353/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 5 ago 2026Ordinanza n. 4354/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 5 ago 2026Ordinanza n. 4355/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 5 ago 2026Ordinanza n. 4356/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 5 ago 2026Ordinanza n. 4357/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 5 ago 2026Ordinanza n. 4358/2026 - Roma, Sezione 5B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →