Ordinanza n. 13428/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento prot. n. 5163 del 13/11/2024, reso dall’Ambasciata d’Italia in Islamabad, afferente alla Pratica n. 20230003422, con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, con il quale è stato denegato il rilascio del visto d’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del visto d’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, unitamente agli atti connessi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto adottato dall’Ambasciata d’Italia in Islamabad, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare. Successivamente ha lamentato l’inadempimento dell’Amministrazione rispetto a una precedente ordinanza cautelare della Sezione, che aveva ordinato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di procedere al riesame dell’istanza di visto. L’Amministrazione ha sostenuto di avere avviato il procedimento di riesame, mediante un appuntamento presso l’Ambasciata e la successiva trattazione dell’istanza, ancora in corso.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né ha accertato in via definitiva l’asserita inadempienza. Ha disposto un incombente istruttorio nei confronti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ordinandogli di depositare entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza una relazione dettagliata sullo stato di esecuzione della precedente ordinanza cautelare e sul riesame dell’istanza di visto. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 17 novembre 2026 per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, a sostegno dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, il ricorrente deduce l’inadempimento dell’amministrazione a una precedente ordinanza cautelare che impone il riesame di un’istanza, il giudice può disporre un’apposita istruttoria, ordinando all’amministrazione di depositare una relazione dettagliata sullo stato di esecuzione della misura.
- La dichiarazione dell’amministrazione di avere avviato il procedimento di riesame, ma di non averlo ancora concluso, non esclude di per sé la necessità di acquisire chiarimenti giudiziali specifici sullo stato di esecuzione dell’ordinanza cautelare.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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