Sentenza n. 4528/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 01519/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Toscana n. 1519/2024 e, in primo grado, ingiunzioni comunali di pagamento di contributi per opere di urbanizzazione derivanti da convenzione urbanistica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti contestavano la sentenza del TAR nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione e carenza di interesse, l’impugnazione dell’ingiunzione del 19 dicembre 2020, sostenendo che essa li riguardasse direttamente. Nel merito censuravano le successive ingiunzioni di pagamento pro quota, deducendo: violazione degli artt. 23, 97 e 117 Cost.; illegittimità del contributo aggiuntivo previsto dall’art. 13 delle NTA del regolamento urbanistico, perché imposto da un atto amministrativo privo di adeguata base legislativa; difetto di legittimazione passiva degli acquirenti, estranei alla convenzione urbanistica e al titolo edilizio, sottoscritti dalla società originaria proprietaria; mancata conoscenza degli obblighi convenzionali; travisamento dei fatti, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta, sviamento e violazione dei principi di buon andamento e collaborazione. Contestavano inoltre il calcolo degli interessi, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto agire tempestivamente dopo la scadenza dell’ultima rata e non avrebbe potuto far decorrere gli interessi dalla presentazione della SCIA.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello, confermando la sentenza del TAR. Quanto alla prima ingiunzione, ha rilevato che, sebbene gli appellanti fossero formalmente indicati nell’atto, questo era stato loro comunicato soltanto per conoscenza, in via cautelativa e con riserva di successive azioni di recupero. Mancava quindi un interesse concreto e attuale all’impugnazione, poiché la lesività era meramente eventuale; l’atto effettivamente lesivo era costituito dalle successive ingiunzioni notificate ai proprietari per le rispettive quote millesimali. Nel merito, il contributo previsto dall’art. 13 delle NTA non è stato qualificato come prestazione patrimoniale imposta, ma come obbligo assunto volontariamente dalla società nell’ambito della convenzione urbanistica, quale condizione per conservare la maggiore superficie utile lorda invece di demolirla. La previsione è stata ritenuta ragionevole e coerente con la funzione di riequilibrio degli standard urbanistici conseguente al mutamento di destinazione d’uso e al diverso carico urbanistico. Il giudice ha inoltre escluso l’illiceità di obblighi convenzionali ulteriori rispetto al contributo edilizio minimo previsto dalla legge, ove assunti nell’ambito dell’autonomia privata e giustificati dalla complessiva funzione economico-sociale dell’operazione. Gli obblighi della convenzione sono stati qualificati come obbligazioni propter rem, trasferite con il diritto reale sugli immobili e quindi opponibili anche agli aventi causa; non rilevano né la mancata sottoscrizione della convenzione da parte degli acquirenti né la loro asserita ignoranza, anche perché la convenzione era stata trascritta. Infine, il calcolo degli interessi è stato ritenuto corretto: trattandosi di debito pecuniario liquido e portabile, gli interessi decorrono automaticamente dalla scadenza della rata, ai sensi degli artt. 1282 e 1182 c.c., fino alla data dell’ingiunzione. Le spese del grado d’appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2 R.D. 14 aprile 1910, n. 639
Disciplina l’ingiunzione di pagamento utilizzata dal Comune per il recupero coattivo delle somme dovute.
art. 13 delle NTA del Regolamento Urbanistico comunale
la Sul realizzata nel tempo in forza della destinazione alberghiera in aggiunta a quella originaria deve essere demolita; in alternativa il privato può proporre al comune il suo mantenimento, assumendo, in aggiunta al pagamento dei contributi concessori, l’obbligo di concorrere alla realizzazione di opere di urbanizzazione
La disposizione consente il mantenimento della maggiore superficie utile lorda a fronte dell’assunzione di un obbligo convenzionale di concorrere alla realizzazione degli standard urbanistici.
art. 23 Cost.
Non è violato perché l’obbligo di pagamento deriva dalla convenzione urbanistica liberamente sottoscritta e non da una prestazione patrimoniale imposta unilateralmente.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità non risultano violati dalla disciplina urbanistica e dall’attività di recupero del credito.
art. 100 c.p.c.
Richiede un interesse concreto e attuale ad agire; tale requisito manca quando la lesività dell’atto è meramente eventuale e futura.
art. 1322 c.c.
La clausola convenzionale è meritevole di tutela perché inserita in un’operazione diretta a conservare la volumetria e a riequilibrare gli standard urbanistici, con equilibrio complessivo degli interessi pubblici e privati.
art. 1282 c.c.
I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.
Il credito pecuniario liquido ed esigibile produce interessi automaticamente dalla scadenza.
art. 1182 c.c.
La distinzione tra debiti portabili e debiti chiedibili rileva ai fini della mora; il debito pecuniario liquido da pagare presso la tesoreria comunale è stato qualificato come debito portabile.
Massime di principio
- L’interesse a impugnare un atto amministrativo deve essere concreto e attuale: la mera comunicazione cautelativa di un’ingiunzione, accompagnata dalla riserva di successive azioni di recupero e non rivolta a imporre immediatamente il pagamento al destinatario, non determina una lesione attuale; l’interesse sorge con l’ingiunzione successiva che renda certo, liquido ed esigibile il credito nei suoi confronti.
- Una previsione urbanistica che consenta il mantenimento di una maggiore superficie utile lorda, in alternativa alla demolizione, subordinandolo all’assunzione di obblighi di concorso alla realizzazione degli standard urbanistici, è ragionevole se giustificata dal riequilibrio degli standard e dal diverso carico urbanistico derivante dal mutamento di destinazione d’uso.
- L’obbligo di contribuire alla realizzazione di opere di urbanizzazione, se assunto nell’ambito di una convenzione urbanistica quale corrispettivo della possibilità di conservare una volumetria o superficie altrimenti da demolire, costituisce obbligazione convenzionale e non prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost.
- La convenzione urbanistica può prevedere obblighi ulteriori rispetto ai contributi edilizi minimi stabiliti dalla legge, purché tali obblighi siano liberamente assunti, non contrastino con norme imperative e siano giustificati dalla funzione economico-sociale complessiva dell’operazione e dall’equilibrio degli interessi pubblici e privati.
- Gli obblighi assunti in una convenzione urbanistica e inerenti alla titolarità di un determinato bene hanno natura di obbligazioni propter rem: si trasferiscono con il diritto reale e gravano anche sugli aventi causa, indipendentemente dalla loro sottoscrizione della convenzione o dalla conoscenza effettiva della relativa clausola, quando la convenzione sia stata trascritta e sia quindi opponibile.
- Il debito pecuniario liquido ed esigibile da adempiere presso la tesoreria dell’ente è un debito portabile; gli interessi decorrono automaticamente dalla scadenza della rata ai sensi dell’art. 1282 c.c., senza necessità di una preventiva costituzione in mora.
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