Cassazione Penale, Ordinanza n. 17391/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo non deducibile perché sostanzialmente reiterativo di questioni già decise in modo congruo dai giudici di merito, e ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la decisione di merito in un procedimento per truffa aggravata. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 640, comma 2, n. 2-bis c.p., sostenendo che la condotta non fosse riconducibile a un mezzo telematico o informatico, ma a un semplice uso del telefono. La Corte ha ritenuto la censura riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, osservando che l'utenza telefonica era intestata a un soggetto estraneo e che le chiamate provenivano da voce femminile, elementi valorizzati come indici di depistaggio e di confusione idonei a sostenere la sussistenza dell'aggravante contestata.
Norme richiamate
art. 640, comma 2, n. 2-bis c.p.
L'aggravante è stata ritenuta configurabile sulla base delle modalità di realizzazione della truffa e degli elementi di depistaggio valorizzati dai giudici di merito; la Corte ha escluso che la mera deduzione difensiva sull'uso del telefono fosse idonea a escluderla.
art. 640 c.p.
La fattispecie di base è quella della truffa, rispetto alla quale è stata contestata e ritenuta applicabile l'aggravante speciale di cui al comma secondo n. 2-bis.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già esaminate e puntualmente disattese dai giudici di merito con argomentazioni giuridiche congrue.
- La contestazione dell'aggravante della truffa ex art. 640, comma 2, n. 2-bis c.p. non può fondarsi su un elemento isolato e astratto, se il complessivo quadro fattuale evidenzia modalità di inganno e di depistaggio coerenti con la qualificazione giuridica operata nei gradi di merito.
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito della prova quando la motivazione della sentenza impugnata abbia già dato conto in modo logico e coerente degli elementi da cui desumere la sussistenza dell'aggravante contestata.
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