Sentenza n. 5977/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano n. 91 del 19 marzo 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TRGA – Sezione autonoma di Bolzano n. 91 del 19 marzo 2025, relativa al silenzio sull’autorizzazione unica provinciale e alle condizioni poste nella valutazione di impatto ambientale per il progetto di una funicolare tra Santa Cristina e Monte Pana
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Sunpana ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto contro il silenzio della Provincia Autonoma di Bolzano sulla conclusione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica provinciale, nonché contro la delibera della Giunta provinciale e il parere del Comitato ambientale relativi alla valutazione di impatto ambientale del progetto. I primi tre motivi denunciavano la violazione della disciplina provinciale sui termini di conclusione della conferenza di servizi, sostenendo che il termine di 120 giorni fosse già scaduto. Gli ulteriori motivi contestavano la condizione secondo cui l’autorizzazione avrebbe potuto essere rilasciata soltanto garantendo lo smantellamento della seggiovia esistente Santa Cristina–Monte Pana. L’appellante deduceva l’erronea interpretazione dell’art. 7 del piano paesaggistico dell’Alpe di Siusi, sostenendo che il piano non vietasse nuovi impianti di risalita e che la sentenza avesse confuso la disciplina dei nuovi impianti con quella delle ristrutturazioni non sostanziali. Venivano inoltre dedotti difetto di motivazione, violazione dei principi di proporzionalità, celerità, certezza del diritto, leale collaborazione e buon andamento, contraddittorietà e illogicità della condizione, nonché violazione dell’art. 28 Cost. e dell’art. 2043 c.c. in relazione alla domanda risarcitoria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello. I motivi relativi al silenzio sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, poiché nelle more la Provincia ha concluso il procedimento con un provvedimento espresso di diniego dell’autorizzazione unica del 23 maggio 2025. La domanda risarcitoria non conserva interesse autonomo e comunque è stata ritenuta infondata: anche ipotizzando la violazione del termine procedimentale, non vi era certezza né consistente probabilità che l’autorizzazione sarebbe stata rilasciata, potendo l’amministrazione imporre la condizione relativa allo smantellamento della seggiovia esistente. Quanto alle censure sulle condizioni ambientali e paesaggistiche, il Collegio ha ritenuto corretta l’interpretazione degli artt. 2 e 7 delle norme di attuazione del piano paesaggistico dell’Alpe di Siusi. L’art. 2 pone un divieto generale di realizzare nuove costruzioni, impianti o infrastrutture nel territorio tutelato, salvo le eccezioni previste dal piano; l’art. 7 consente interventi sugli impianti di risalita nei limiti previsti dal piano di settore e modifiche non sostanziali e localmente delimitate dei tracciati. Poiché il piano di settore contemplava nella zona interessata un solo impianto di risalita, il progetto della Sunpana era alternativo e non cumulabile con la seggiovia esistente. La condizione dello smantellamento era quindi coerente con il piano paesaggistico; inoltre, il rinnovo della concessione della seggiovia esistente fino al 2033 era stato già impugnato e il relativo ricorso era stato respinto con sentenza non appellata. È stata esclusa anche la disparità di trattamento, poiché l’attività amministrativa risultava sostanzialmente vincolata dalla presenza dell’impianto preesistente e non erano state dimostrate situazioni identiche o totalmente sovrapponibili. Le spese di appello sono state integralmente compensate per la peculiarità, novità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 18, comma 10, l.p. 17/2017
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il termine previsto per la conclusione della conferenza di servizi è stato invocato dall’appellante; la sopravvenuta conclusione negativa del procedimento ha reso improcedibile l’azione contro il silenzio.
art. 20 l.p. 17/2017
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi e il provvedimento autorizzatorio unico provinciale; la Provincia ha concluso il procedimento con un diniego espresso.
art. 4 l.p. 17/1993
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Norma richiamata nei motivi d’appello in relazione ai termini del procedimento.
art. 2 del Piano paesaggistico dell’Alpe di Siusi
Ad eccezione di quanto previsto nei successivi articoli, nel territorio tutelato è vietato realizzare costruzioni, impianti o infrastrutture di qualsiasi genere, nonché eseguire interventi che apportino modifiche alla morfologia o alla forma d’uso del territorio o che comportino un’alterazione dell’equilibrio naturale o del quadro paesaggistico.
È stato interpretato come divieto generale di nuove costruzioni, impianti e infrastrutture nel territorio tutelato, salvo le specifiche eccezioni previste dal piano.
art. 7 del Piano paesaggistico dell’Alpe di Siusi
Possono essere autorizzate modifiche non sostanziali e localmente delimitate ai tracciati degli impianti di risalita ed ai perimetri delle piste nei limiti dell’articolo 4 delle Norme di attuazione del Piano di settore.
La disposizione individua gli impianti di risalita esistenti e previsti mediante il piano di settore e consente soltanto gli interventi e le modifiche nei limiti ivi previsti; non consente la coesistenza di un ulteriore impianto nella zona in cui il piano di settore ne contempla uno solo.
art. 5-bis l.p. 14/2010
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Norma richiamata nei motivi d’appello sulla disciplina della valutazione di impatto ambientale, senza un’autonoma interpretazione nel dispositivo motivazionale.
art. 21-octies l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Norma richiamata dall’appellante in relazione ai vizi dell’atto, senza che la decisione fondi autonomamente su una specifica applicazione della disposizione.
art. 97 Cost.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato in relazione ai principi di buon andamento, proporzionalità, celerità e ragionevolezza dell’azione amministrativa; le relative censure sono state ritenute infondate.
art. 2043 c.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La domanda risarcitoria è stata respinta perché non è stata accertata alcuna illegittimità dell’azione amministrativa e non vi era certezza o consistente probabilità dell’attribuzione del bene della vita.
Massime di principio
- La conclusione espressa, anche se negativa, del procedimento amministrativo determina la sopravvenuta carenza di interesse all’azione avverso il silenzio, poiché il ricorrente non può più conseguire l’utilità consistente nella formazione del provvedimento richiesto mediante la declaratoria dell’obbligo di provvedere.
- La violazione del termine di conclusione del procedimento non fonda di per sé il risarcimento del danno: occorre dimostrare che, se l’amministrazione avesse provveduto tempestivamente, il bene della vita richiesto sarebbe stato attribuito con certezza o con consistente probabilità.
- Quando un piano paesaggistico pone un divieto generale di nuove costruzioni e impianti e rinvia al piano di settore per l’individuazione degli impianti di risalita esistenti e previsti, la realizzazione di un ulteriore impianto nella zona in cui il piano di settore ne contempla uno solo non è cumulabile con l’impianto esistente, ma presuppone la sua sostituzione o il suo smantellamento.
- La disparità di trattamento può rilevare come vizio dell’azione amministrativa discrezionale e richiede la dimostrazione di situazioni identiche o almeno totalmente sovrapponibili; non è configurabile, in tali termini, quando l’amministrazione opera in un quadro sostanzialmente vincolato dalla disciplina paesaggistica e dalla presenza di un impianto preesistente.
- Le contestazioni sostanziali rivolte al rinnovo di un titolo concessorio preesistente devono essere proposte mediante impugnazione diretta di quel provvedimento; non possono essere utilmente fatte valere, in via derivata o indiretta, contro il successivo procedimento relativo a un diverso progetto incompatibile con il titolo rinnovato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 1618/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 1619/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 346/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 347/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 348/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 1699/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →