Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 199/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di emersione del lavoro ex art. 103 co. 1 D.L. n. 34/2020 emessa dal Ministero dell'Interno – Prefettura di Torino in data -OMISSIS- Prot. n. -OMISSIS-; nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi o comunque connessi con la predetta deliberazione, con espressa riserva di proporre eventuale ricorso per motivi aggiunti;

Giustizia amministrativa202101266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della domanda di emersione del lavoro presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di emersione, motivato dall'Amministrazione sul rilievo che il rapporto di lavoro era stato regolarmente avviato prima della presentazione dell'istanza e, pertanto, non rientrava nella fattispecie normativa. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 103 d.l. 34/2020 e l'annullabilità del provvedimento ai sensi dell'art. 21-octies l. 241/1990, sostenendo di possedere i requisiti previsti dalla disciplina: presenza in Italia anteriormente all'8 marzo 2020, impiego anteriore al 31 ottobre 2019 e attività nel settore dell'assistenza a persone non autosufficienti. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per manifesta illogicità della motivazione, violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza e contraddittorietà rispetto alla finalità di stabilizzazione dei rapporti di lavoro di stranieri irregolarmente presenti, sostenendo che sarebbe irrazionale negare l'emersione a chi risultava regolarmente assunto, mentre la domanda avrebbe potuto essere accolta in caso di rapporto di lavoro irregolare.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse. La ricorrente, infatti, era già in posizione regolare in Italia, essendo titolare di un permesso di soggiorno provvisorio ottenuto dopo il diniego della protezione internazionale; inoltre, il rapporto di lavoro era stato regolarmente instaurato mediante comunicazione di assunzione ed era stato verificato come regolare dalla Questura e dall'Ispettorato del lavoro. Di conseguenza, non sussisteva alcuna situazione lavorativa o di soggiorno da far emergere o sanare, sicché l'annullamento del diniego non avrebbe procurato alla ricorrente un'utilità concreta e attuale. Il TAR ha aggiunto che la ricorrente avrebbe dovuto provvedere al regolare rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che, alla luce della stessa vicenda, non avrebbe potuto esserle negato per ragioni connesse all'emersione. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. 34/2020

    La disciplina dell'emersione è destinata a regolarizzare rapporti di lavoro e situazioni di soggiorno non regolari; non trova utilità applicativa quando il lavoratore e il rapporto di lavoro risultano già regolari.

  • art. 103, comma 3, lett. b), d.l. 34/2020

    settore dell'assistenza a persone non autosufficienti

    Individua, tra gli ambiti lavorativi rilevanti per l'emersione, il lavoro di assistenza a persone non autosufficienti; tale requisito non è comunque sufficiente quando manca una situazione sostanziale da sanare.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    È stato richiamato dalla ricorrente quale fondamento dell'annullabilità del provvedimento, ma il giudice non ha esaminato nel merito i vizi dedotti, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha disciplinato la trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • L'azione di annullamento è inammissibile quando il ricorrente non dimostra che l'eliminazione dell'atto impugnato gli procurerebbe un'utilità concreta e attuale.
  • La procedura di emersione del lavoro presuppone l'esistenza di una situazione lavorativa o di soggiorno irregolare da regolarizzare; non vi è interesse a impugnare il rigetto quando il lavoratore è già regolarmente presente sul territorio nazionale e il rapporto di lavoro è stato regolarmente instaurato e verificato dall'amministrazione.
  • Quando il rapporto di lavoro subordinato dello straniero è già regolare e la sua posizione di soggiorno è assistita da un titolo provvisorio, la regolarizzazione deve essere perseguita mediante il rinnovo o la conversione del titolo di soggiorno secondo la disciplina ordinaria, non mediante la procedura di emersione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.