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Sentenza

Sentenza n. 1993/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600691

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: adesione dell’ARNAS a un Accordo Quadro Consip per servizi di pulizia e sanificazione, nota con cui l’Azienda ha comunicato di non voler acquisire i servizi dalla convenzione regionale e contratto attuativo stipulato con l’impresa affidataria Consip

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, risultata aggiudicataria del Lotto 9 della gara regionale indetta dalla Centrale Unica di Committenza, ha impugnato la delibera con cui l’ARNAS aveva aderito, anteriormente all’aggiudicazione regionale, all’Accordo Quadro Consip per i servizi di pulizia e sanificazione, nonché la successiva nota con cui l’Azienda aveva manifestato la volontà di non aderire alla convenzione regionale. Ha dedotto la violazione dell’art. 1, comma 449, l. 296/2006, dell’art. 9, comma 3-bis, d.l. 66/2014 e dell’art. 55 l.r. Sicilia 9/2015, sostenendo che gli enti del Servizio sanitario regionale sarebbero tenuti a privilegiare le convenzioni regionali e potrebbero ricorrere ad altri strumenti, comprese le convenzioni Consip, soltanto nel periodo di assenza temporanea della convenzione regionale. Ha inoltre lamentato la violazione delle indicazioni fornite dalla CUC, per non essere stata inserita nell’adesione Consip una clausola risolutiva espressa collegata alla successiva aggiudicazione della gara regionale. Ha chiesto anche la declaratoria di inefficacia del contratto attuativo Consip e il risarcimento dei danni.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure. L’accoglimento non avrebbe assicurato alla ricorrente un’utilità concreta e attuale. Da un lato, l’aggiudicazione regionale in favore della ricorrente era ancora sub iudice, essendo stata impugnata da altri operatori economici; pertanto non aveva acquisito stabilità giuridica. Dall’altro, non risultava che, alla data della delibera di adesione all’Accordo Quadro Consip né alla data di avvio del servizio, fosse stata sottoscritta e attivata la convenzione regionale relativa al Lotto 9. In tali momenti non esisteva quindi una convenzione regionale operativa in grado di prevalere sullo strumento Consip, la cui adesione era ritenuta obbligatoria per gli enti del Servizio sanitario in assenza di convenzioni regionali attive. La successiva conclusione della gara regionale non poteva incidere sulla legittimità originaria della delibera Consip né eliminava l’incertezza sull’effettiva utilità conseguibile dalla ricorrente. Le domande di inefficacia del contratto e di risarcimento sono rimaste assorbite dalla declaratoria processuale. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 449, l. 296/2006

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione agli obblighi di approvvigionamento degli enti del Servizio sanitario mediante gli strumenti di acquisto centralizzati e alla pretesa prevalenza delle convenzioni regionali.

  • art. 9, comma 3-bis, d.l. 66/2014

    Richiamato nel motivo di ricorso con riferimento al rapporto tra strumenti di acquisto regionali e strumenti messi a disposizione da Consip o da altri soggetti aggregatori.

  • art. 55 l.r. Sicilia 9/2015

    Richiamato quale disposizione regionale posta dalla ricorrente a fondamento della pretesa prevalenza della convenzione regionale per gli acquisti degli enti sanitari.

  • art. 3 del Disciplinare di gara

    Richiamato dal TAR per dare atto delle ulteriori impugnazioni dell’aggiudicazione regionale, fondate anche sulla dedotta violazione del meccanismo di scorrimento della graduatoria.

Massime di principio

  • Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse quando, anche in caso di accoglimento, il ricorrente non possa conseguire un’utilità concreta e attuale.
  • L’aggiudicatario di una gara non ancora stabilizzata, perché impugnata da altri operatori economici, non può pretendere tutela demolitoria contro un precedente affidamento pubblico se non dimostra che l’accoglimento gli procurerebbe una concreta utilità attuale.
  • La sopravvenuta aggiudicazione di una gara regionale non incide, di per sé, sulla legittimità originaria dell’adesione a uno strumento di acquisto Consip adottata quando la convenzione regionale non era ancora operativa.
  • Per valutare l’interesse a ricorrere contro l’adesione a un accordo quadro o a una convenzione alternativa, occorre verificare la situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’adesione e dell’avvio del servizio, inclusa l’effettiva attivazione della convenzione asseritamente prevalente.

Come è indicizzato

MaterieIn house e affidamenti senza garaRito appalti e sorte del contrattoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblica

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