Sentenza n. 79/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato n. 333/SAA/II/217745 prot. n. 25950 del 30.3.2022, notificato in data 4.4.2022, con il quale si dispone che l'Assistente Capo di P.S. Francesco D'Andrea, attualmente in servizio presso la Questura di L'Aquila, “torni a prestare servizio, con effetto immediato, alla Questura di Pistoia”, a seguito e per effetto della cessazione del mandato elettorale in virtù del quale sarebbe stato trasferito, ai sensi dell'art. 78 d.lgs. n. 267/2000, presso il Commissariato di P.S. di Avezzano (AQ) con decreto del Capo della Polizia n. 333.D/69713 del 16.11.2006; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresa per quanto occorrer possa la comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato prot. n. 14889 del 21.2.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: Provvedimento con cui è stato disposto il rientro immediato presso la Questura di Pistoia a seguito della cessazione del mandato elettorale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato che disponeva il suo rientro immediato presso la Questura di Pistoia, nonché gli atti presupposti e connessi, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento. Dal testo della sentenza non risultano specificamente illustrati i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Costituisce la base processuale per la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del ricorso.
art. 78 d.lgs. n. 267/2000
Indicato nell'atto impugnato quale fondamento del precedente trasferimento del dipendente in relazione al mandato elettorale; il giudice non ne esamina il merito.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina, quando il venir meno dell'interesse risulti attuale, la sopravvenuta improcedibilità del ricorso.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse definisce il giudizio senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro l'atto impugnato.
- In caso di sopravvenuta improcedibilità, le spese di giudizio possono essere compensate secondo la valutazione del giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 391/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 264/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 265/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 266/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 267/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 268/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →