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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03213/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione è fondata sulla natura di merito delle censure, sull'assenza di specificità e sulla genericità dei motivi in presenza di doppia conforme.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello deducendo vizi di travisamento della prova, in particolare con riferimento al riconoscimento dell'imputato e alle dichiarazioni del teste indicato negli atti. La Corte ha rilevato che i motivi non si confrontano con specifici travisamenti emergenti dagli atti, ma si risolvono in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio e in una diversa lettura del suo significato, quindi in doglianze di merito non consentite in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto i motivi generici, specie in presenza di doppia conforme.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato implicitamente per escludere che le censure di merito e di mera rilettura della prova possano essere devolute in cassazione come vizi consentiti.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del fatto o delle risultanze probatorie, salvo che siano specificamente indicati travisamenti decisivi delle emergenze processuali.
  • Il vizio di travisamento della prova non può essere dedotto in modo generico o come mera critica al significato attribuito alla prova dal giudice di merito; occorre la puntuale individuazione dell'errore percettivo o dell'omissione rilevante.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorso fondato su doglianze di fatto è soggetto a un vaglio di specificità particolarmente rigoroso; censure aspecifiche o apodittiche sono inammissibili.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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