Cassazione Penale, Sentenza n. 8763/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per la contravvenzione prevista dalla legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 4, comma 2 e 3), contestando: 1) che il Tribunale, in sede di giudizio abbreviato, avesse ridotto la pena solo di un terzo anziché della metà come previsto dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. nella versione successiva alla legge n. 103/2017; 2) che il Tribunale avesse concesso la sospensione condizionale della pena senza motivare circa l'interesse dell'imputato a godere del beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: la riduzione per il rito abbreviato per reato contravvenzionale è pari alla metà (art. 442, comma 2, c.p.p., come modificato dalla legge n. 103/2017) e la sentenza impugnata aveva erroneamente applicato una diminuzione di un terzo. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la parte relativa al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato direttamente la pena in 750,00 euro di ammenda, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. i), c.p.p., in quanto il nuovo calcolo non richiede accertamenti di fatto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse: non è il giudice che deve motivare il vantaggio del beneficio ma è l'impugnante che, per censurare la sospensione condizionale, deve indicare un interesse giuridicamente apprezzabile ostativo al beneficio. Complessivamente, il ricorso è stato accolto solo limitatamente al trattamento sanzionatorio; per il resto è inammissibile.
Norme richiamate
legge 18 aprile 1975, n. 110
art. 4, secondo e terzo comma
Norma sostanziale che definisce la contravvenzione contestata; la Corte conferma la condanna per il fatto previsto da questa disposizione come quantificata dal giudice di merito
codice di procedura penale
Nella formulazione introdotta dalla legge n. 103/2017 il comma stabilisce che, al termine del giudizio abbreviato per reati contravvenzionali, la pena inflitta deve essere ridotta della metà; la Corte ha rilevato la violazione quando il Tribunale ha ridotto invece di un terzo
codice di procedura penale
art. 620, comma 1, lett. i)
Consente alla Corte di Cassazione di rideterminare direttamente la pena quando la rettifica non richiede nuovi accertamenti di fatto; la Corte ha applicato questa facoltà per fissare l'ammenda in 750 euro
d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020
Norma procedurale che autorizza lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta; la Corte indica che il procedimento si è svolto secondo questa modalità
giurisprudenza citata
Sez. U, n. 6563 del 16/03/1994, Rusconi; Sez. 1, n. 35315 del 25/03/2022, Terranova
Principi affermati secondo i quali, nei giudizi di impugnazione relativi alla sospensione condizionale della pena, è l'impugnante che deve indicare un interesse giuridicamente apprezzabile ostativo al beneficio; la semplice asserzione di voler "conservare" il beneficio per futuri casi non è sufficiente
Massime di principio
- In sede di giudizio abbreviato per reati contravvenzionali la riduzione della pena è pari alla metà (art. 442, comma 2 c.p.p. dopo la modifica della legge n. 103/2017); l'errata applicazione di una diversa misura comporta annullamento della parte sanzionatoria.
- La Corte di Cassazione può rideterminare direttamente la pena quando la correzione è puramente di calcolo legale e non richiede nuovi accertamenti di fatto (art. 620, comma 1, lett. i) c.p.p.).
- Chi impugna la concessione della sospensione condizionale della pena deve dimostrare un interesse concreto e giuridicamente rilevante a che il beneficio non sia concesso; la mancata indicazione di tale interesse rende il motivo inammissibile.
- La Corte presume che il beneficio della sospensione condizionale presenti vantaggi per l'imputato; non è richiesto al giudice di elencare tali vantaggi nella motivazione.
- In cassazione la correttezza formale dell'applicazione delle norme di sconto per il rito abbreviato è scrutinata e, se necessario, la sanzione può essere rettificata dalla Corte senza rinvio quando la rettifica è di natura giuridica e computistica.
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