Cassazione Penale, Sentenza n. 39805/2022 del 20/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per diffamazione per post pubblicati su profili Facebook che attribuivano alla persona offesa responsabilità per il danneggiamento di una moto e la definivano "schizofrenica certificata". Il ricorrente ha sollevato: 1) vizio procedurale per celebrazione cartolare dell'appello nonostante richiesta tardiva di discussione orale; 2) insufficiente prova di riconducibilità del profilo Facebook all'imputato, deducendo ipotesi di furto d'identità; 3) mancata acquisizione di prove tecniche (IP, titolarità della linea, luogo di connessione) e violazione del principio di oltre ogni ragionevole dubbio; 4) errata valutazione dell'offensività della frase "schizofrenica certificata" senza considerazione del contesto; 5) omissione di motivazione sulla mancata applicazione della diminuzione di pena per il rito abbreviato.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei motivi, ritenendo infondati i rilievi sulla trattazione cartolare (ritenuta conforme alla disciplina emergenziale) e sugli oneri probatori relativi alla riconducibilità del profilo social, valorizzando il contenuto individualizzante delle pubblicazioni. Ha inoltre escluso la riedizione in sede di legittimità del merito delle valutazioni di significato dei messaggi, precisando i limiti del controllo sul "travisamento della prova". Tuttavia il quinto motivo è stato ritenuto fondato: la Corte territoriale non ha risposto alla deduzione sull'applicazione della riduzione di pena per il rito abbreviato; perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio la parte di sentenza relativa alla determinazione della sanzione e ha rideterminato la pena, riducendo la multa da euro 800 a euro 584.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23
Ha introdotto, nell'ambito della normativa emergenziale, la possibilità di trattare l'appello in forma cartolare salvo richiesta tempestiva di discussione orale; la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione di tale disciplina e ha respinto la censura procedurale del ricorrente.
decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, art. 23 (richiamato e richiamato nel testo come art. 23-bis)
Parte dell'iter normativo emergenziale richiamato per spiegare la disciplina della trattazione cartolare dell'appello; la Corte ha spiegato che la normativa riserva la forma orale solo a casi di richiesta tempestiva delle parti private o del pubblico ministero.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Citato in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi di ricorso; utilizzato per definire l'ambito dei motivi esaminati.
artt. 192, 503 e 530 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente in materia di valutazione della prova e deduzioni difensive; la Corte ha ritenuto le doglianze aspecifiche o non decisive alla luce dell'efficacia individualizzante del contenuto delle pubblicazioni.
art. 606, lett. b), cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente nel discussione sui limiti del sindacato di legittimità sul travisamento della prova; la Corte ha sottolineato che la riconsiderazione del "significato" delle prove non rientra nella cognizione di legittimità salvo i casi di palese travisamento.
Massime di principio
- In periodo emergenziale la trattazione cartolare dell'appello è ammissibile se prevista dalla disciplina applicabile; la forma orale è riservata a richieste tempestive delle parti.
- Per l'attribuzione di contenuti diffamatori pubblicati su profili social, il contenuto "individualizzante" dei post (dettagli specifici riferiti alla persona) può supplire all'assenza di prove tecniche come l'indirizzo IP.
- La mancanza di accertamenti tecnici (IP, titolarità della linea) non è sempre decisiva se esistono elementi probatori di portata individualizzante; la difesa deve allegare elementi concreti (es. indizi di furto d'identità) per invertire la valutazione.
- In sede di Cassazione il sindacato sul "travisamento della prova" è limitato a verificare se il giudice di merito abbia riportato correttamente e integralmente i fatti probatori rilevanti, senza rinnovare la valutazione di merito sul significato delle prove.
- L'omessa pronuncia della Corte territoriale su una deduzione relativa a benefici processuali (per esempio la riduzione di pena per il rito abbreviato) può costituire motivo fondato e determinare l'annullamento limitato alla determinazione della sanzione.
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