Direttiva 2009/47
Direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009 , recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell’imposta sul valore aggiunto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2009/47/CE modifica la direttiva IVA 2006/112/CE ampliando e chiarendo il perimetro delle aliquote ridotte applicabili dagli Stati membri. In particolare, estende l’elenco dei beni e servizi che possono beneficiare di aliquote ridotte, con focus su servizi localmente prestati, ristorazione e alcuni servizi ad alta intensità di lavoro, e aggiorna la disciplina relativa ai libri su supporto fisico. La direttiva sopprime inoltre alcune disposizioni e l’allegato IV della direttiva 2006/112/CE, per ragioni di semplificazione e coerenza normativa.
Modifica la direttiva 2006/112/CE sul sistema comune IVA per ampliare e precisare i casi in cui gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte ad alcune cessioni di beni e prestazioni di servizi.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto destinatari della direttiva, con effetti sulla disciplina nazionale dell’IVA da recepire entro il termine nazionale di trasposizione. Riguarda in particolare le aliquote ridotte applicabili ad alcuni beni e servizi elencati nell’allegato III della direttiva 2006/112/CE, nonché specifiche deroghe o regimi particolari per Cipro, Portogallo e Malta. Include, tra gli altri, libri su qualsiasi supporto fisico, servizi di ristorazione e catering, riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private, pulizie presso privati, piccoli servizi di riparazione, assistenza domestica e parrucchieri; sono previste anche esclusioni o facoltà di esclusione per le bevande nei servizi di ristorazione e catering e per il materiale pubblicitario nei libri/giornali/periodici.
Direttiva 2009/47/CE: aliquote ridotte IVA
La direttiva interviene sulla direttiva 2006/112/CE, cioè sul sistema comune dell’IVA, con l’obiettivo di ampliare e precisare i casi in cui gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte. Il legislatore unionale richiama, nei considerando, la logica di favorire servizi localmente prestati e ad alta intensità di lavoro, con possibili effetti positivi su occupazione ed economia sommersa, e di adeguare l’elenco dei beni e servizi agevolabili al progresso tecnologico e a esigenze sociali e sanitarie.
Finalità e impostazione della direttiva
La direttiva non armonizza direttamente le aliquote, ma modifica la cornice della direttiva IVA lasciando agli Stati membri un margine di scelta sulla forma e sui mezzi di attuazione, nel rispetto del risultato da conseguire. L’intervento mira a rendere più flessibile l’uso delle aliquote ridotte, mantenendo l’architettura del sistema comune IVA e chiarendo, al contempo, alcune deroghe nazionali già esistenti.
Ambito di applicazione materiale
La disciplina incide sulle norme della direttiva 2006/112/CE relative alle aliquote ridotte, in particolare sull’articolo 98 e sull’allegato III. Sono interessati i beni e servizi che possono essere tassati con aliquota ridotta, tra cui:
- libri su qualsiasi supporto fisico, compresi i prestiti in biblioteca;
- giornali e periodici, con esclusione del materiale interamente o essenzialmente pubblicitario;
- riparazione e ristrutturazione di abitazioni private, con esclusione dei materiali che costituiscono una parte significativa del valore del servizio;
- pulitura di vetri e pulizie presso privati;
- servizi di ristorazione e catering, con facoltà di escludere le bevande alcoliche e/o non alcoliche;
- piccoli servizi di riparazione di biciclette, calzature, articoli in pelle, indumenti e biancheria per la casa;
- servizi di assistenza domestica;
- parrucchieri.
Deroghe e regimi particolari per alcuni Stati membri
La direttiva conferma o introduce regimi specifici per alcuni Stati membri:
- Cipro può applicare una delle due aliquote ridotte alla cessione di GPL in bombole (nuovo articolo 104 bis).
- Il Portogallo può applicare una delle due aliquote ridotte ai pedaggi sui ponti nella regione di Lisbona e può applicare alle operazioni nelle Azzorre e a Madera, nonché alle importazioni dirette in tali regioni, aliquote inferiori rispetto al continente (articolo 105 sostituito).
- Malta può continuare, con effetto dal 1º gennaio 2011, il regime relativo alle cessioni di prodotti destinati all’alimentazione umana e prodotti farmaceutici (articolo 111, lettera c)).
Disposizioni su aliquote ridotte per categorie sociali e abitative
La direttiva amplia la possibilità, per gli Stati membri già autorizzati, di applicare un’aliquota ridotta all’abbigliamento e alle calzature per bambini e all’edilizia abitativa. Inoltre, l’articolo 115 viene riscritto per consentire agli Stati membri che già applicavano tale aliquota al 1º gennaio 1991 di mantenerla per la cessione di questi beni o la prestazione di questi servizi. Si tratta di una continuità di regimi storici, non di una liberalizzazione generalizzata.
Soppressione di norme superate
Per ragioni di coerenza e chiarezza, sono soppressi il capo 3 del titolo VIII e varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE, oltre all’allegato IV. La soppressione risponde all’esigenza di assorbire nel nuovo allegato III e nelle nuove regole le vecchie deroghe e gli elenchi ormai superati.
Recepimento, notifica ed entrata in vigore
Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione le misure di attuazione adottate e devono assicurare che tali misure contengano un riferimento alla direttiva o ne siano corredate al momento della pubblicazione ufficiale. La direttiva entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nel testo fornito non è indicato un termine espresso di recepimento, ma resta ferma la necessità di trasposizione nell’ordinamento nazionale secondo la natura propria della direttiva.
Disposizioni principali
Modifiche mirate a regimi speciali nazionali
Introduce l’articolo 104 bis, che consente a Cipro di applicare una delle due aliquote ridotte di cui all’articolo 98 alla cessione di gas di petrolio liquefatto (GPL) in bombole. Sostituisce l’articolo 105: il Portogallo può applicare una delle due aliquote ridotte ai pedaggi sui ponti della regione di Lisbona e può inoltre applicare alle operazioni effettuate nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera, nonché alle importazioni direttamente in tali regioni, aliquote inferiori rispetto a quelle del continente.
Estensione dell’ambito di alcune agevolazioni per Malta
All’articolo 111 è aggiunta, con effetto dal 1º gennaio 2011, una nuova lettera c) che consente a Malta, per quanto riguarda le cessioni di prodotti destinati all’alimentazione umana e prodotti farmaceutici, il mantenimento del regime ivi previsto.
Rafforzamento delle possibilità di aliquota ridotta per alcune categorie sociali e abitative
All’articolo 114, paragrafo 1, secondo comma, si stabilisce che gli Stati membri già legittimati dalla norma possono applicare un’aliquota ridotta anche all’abbigliamento e alle calzature per bambini e all’edilizia abitativa. L’articolo 115 è sostituito per mantenere la possibilità, per gli Stati membri che al 1º gennaio 1991 già applicavano un’aliquota ridotta a tali categorie, di continuare ad applicarla alla cessione di questi beni o alla prestazione di questi servizi.
Soppressione di disposizioni e allegato obsoleti
Sono soppressi il capo 3 del titolo VIII, gli articoli 116, 117, paragrafo 1, 125, paragrafo 2, 127 (con effetto dal 1º gennaio 2011), 128, paragrafo 2, 129, paragrafo 1, nonché l’allegato IV della direttiva 2006/112/CE. La soppressione è giustificata dal fatto che il loro contenuto è assorbito o sostituito dal nuovo elenco delle cessioni di beni e prestazioni di servizi agevolabili.
Aggiornamento dell’elenco dei beni e servizi agevolabili nell’allegato III
L’allegato III è modificato per includere o precisare le categorie che possono essere assoggettate ad aliquota ridotta: libri su qualsiasi supporto fisico, inclusi i prestiti bibliotecari, con esclusione del materiale interamente o essenzialmente pubblicitario; riparazione e ristrutturazione di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore del servizio; pulitura di vetri e pulizie presso privati; servizi di ristorazione e catering, con possibilità di escludere le bevande alcoliche e/o non alcoliche; piccoli servizi di riparazione di biciclette, calzature, articoli in pelle, indumenti e biancheria per la casa; servizi di assistenza domestica; parrucchieri.
Recepimento, notifica e decorrenza
Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento. Tali disposizioni devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri. La direttiva entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; non è indicato un termine espresso di trasposizione nel testo fornito.
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