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Sentenza

Sentenza n. 3486/2026 - Milano, Sezione 1

per l’ottemperanza alla sentenza n. 948/2025 emessa il 11/11/2025 dal Tribunale di Busto Arsizio nell'ambito del proc. n. 847/2025, notificata il 12/11/2025, passata in autorità di cosa giudicata, intercorso tra il ricorrente e il MIM e avente a oggetto “indennità per ferie non godute”.

Giustizia amministrativa202601280

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.178,63, oltre interessi legali, per ferie non godute e festività soppresse

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto al pagamento di euro 2.178,63, oltre interessi legali, per indennità relative alle ferie non godute e alle festività soppresse maturate negli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. Nel corso del giudizio il Ministero ha rappresentato di avere autorizzato il pagamento già il 19 gennaio 2026, con successivo visto della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese apposto il 17 febbraio 2026. Poiché il ricorso al TAR era stato instaurato il 2 aprile 2026 e il ricorrente non ha contestato l'avvenuto soddisfacimento della pretesa prima dell'instaurazione del giudizio, non residuava alcun interesse concreto e attuale all'azione di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza originaria di interesse. Il giudice ha distinto la cessazione della materia del contendere dall'inammissibilità: la prima presuppone che la pretesa sia soddisfatta nel corso del giudizio, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.; nel caso concreto, invece, il pagamento era stato autorizzato prima della proposizione del ricorso. Pertanto, l'accoglimento dell'azione di ottemperanza non avrebbe potuto procurare al ricorrente alcun vantaggio ulteriore. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione dell'esito della controversia.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano l'azione di ottemperanza, proposta per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere presuppone il soddisfacimento della pretesa della parte ricorrente nel corso del giudizio.

    La cessazione della materia del contendere è configurabile quando la pretesa viene integralmente soddisfatta durante il giudizio; se il soddisfacimento è anteriore alla proposizione del ricorso, l'azione è invece inammissibile per carenza originaria di interesse.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è inammissibile per carenza originaria di interesse quando il bene della vita riconosciuto dal giudicato è stato integralmente conseguito prima della proposizione del ricorso, poiché l'accoglimento dell'azione non potrebbe procurare al ricorrente alcuna utilità ulteriore.
  • La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., presuppone che il soddisfacimento della pretesa avvenga nel corso del giudizio; il soddisfacimento anteriore all'instaurazione del processo determina invece l'inammissibilità per carenza originaria di interesse.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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